Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19466 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19466 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

GUARDA Davide, nato il 20/01/1985;

Avverso l’ordinanza n. 52/2017 del Tribunale di Pavia in data 15/05/2017;

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott.

Udito il difensege, Avv.

RITENUTO IN FATTO
1. In data 15/05/2017 il Tribunale di Pavia rigettava l’istanza avanzata da Guarda
Davide volta ad ottenere l’annullamento e la declaratoria di non esecutività del

Data Udienza: 15/02/2018

provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 21/02/2017 dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. Rilevava il giudice che il
provvedimento di cumulo comprendeva tre sentenze di condanna e cioè la sentenza
in data 28/06/2011 del Tribunale di Vigevano, la sentenza in data 18/01/2012 del
Tribunale di Vigevano e la sentenza in data 12/10/2010 del Tribunale di Vigevano, le
cui condanne cumulate superavano il limite dei tre anni di detenzione, per cui non
era stata possibile la sospensione dell’ordine di esecuzione: così, pur se l’instante
eccepiva il mancato coordinamento tra l’art 656 cod.proc.pen. e l’art 47 Ord.Pen., il

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato per il tramite del
difensore avv. William Voarino, deducendo con motivo unico, ex art. 606, comma 1
lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione: sostiene che l’affidamento in prova al servizio sociale è possibile anche
quando la pena residua sia di anni quattro di detenzione, per cui il limite di cui all’art
656 cod.proc.pen. deve essere interpretato nel senso di anni quattro e non di anni
tre, per come anche affermato da un orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.
Il Collegio non condivide il precedente di legittimità secondo il quale «in tema di
esecuzione di pene brevi, in considerazione del richiamo operato dall’art. 656,
comma quinto, cod. proc. pen. all’art. 47 ord. pen., ai fini della sospensione
dell’ordine di esecuzione correlata ad una istanza di affidamento in prova ai sensi
dell’art. 47, comma terzo bis, ord. pen., il limite edittale non è quello di tre anni, ma
di una pena da espiare, anche residua, non superiore a quattro anni» (Sez. 1,
Sentenza n. 51864 del 31/05/2016, Fanini, Rv. 270007).
È bene evidenziare che l’indicata decisione fa dichiarata applicazione del criterio di
interpretazione evolutiva dell’art. 656, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen.,
estendendone l’applicazione a tutti i casi previsti dall’art. 47 ord. pen., «pur in
mancanza del dato formale di una sua esplicita modifica che, tenendo conto del
recente inserimento del comma 3-bis nell’art. 47 ord. pen., introduca il richiamo
specifico dell’ipotesi prevista da tale nuovo comma nel testo letterale della
disposizione del codice di rito».
Il canone dell’interpretazione evolutiva, che affida al giudice la capacità di creare
diritto seguendo il passo dello sviluppo della società, è, di per sé, controverso in
ambito civile (è escluso in ambito processuale: Sez. U, n. 15144 del 11/07/2011,Rv.
617905; è ammesso nel settore delle controversie tributarie da Sez. 5, n. 30722 del

limite numerico del termine temporale non era modificabile in via interpretativa.

30/12/2011, Rv. 621046; è ammesso in quello della tutela dei soggetti deboli: Sez.
6, n. 19017 del 16/09/2011,Rv. 620058 e di promozione di categorie svantaggiate.
Sez. U, n. 8486 del 14/04/2011 Rv. 616792), mentre è tradizionalmente escluso nel
settore penale poiché si scontra sia con il principio costituzionale della riserva di
legge, sia con quello della separazione dei poteri (in questo senso si vedano i
paragrafi n. 11 e n. 12 della sentenza n. 230 del 2012 della Corte Costituzionale).
Nella giurisprudenza di legittimità, il detto canone interpretativo è stato, infatti,

consentita perché non amplia, ma discopre l’intero contenuto della norma;
l’interpretazione evolutiva è invece vietata perché snatura la funzione del giudice da
organo di applicazione in quello di formazione della legge» (Sez. 3, n. 2230 del
11/01/1980, Pasculli, Rv. 144357; a proposito dell’art. 54 cod. pen.: Sez. 3, n.
10772 del 07/10/1981, Potenziani, Rv. 151195), fatta salva la necessità di
interpretare secondo il criterio storico-evolutivo determinate clausole a contenuto
etico-sociale (sul comune senso del pudore, si veda Sez. 3, n. 5308 del 03/02/1984,
Rossellini, Rv. 164642).

2. A norma dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il Pubblico Ministero deve
provvedere alla determinazione della pena da espiare, a mente dell’articolo 656,
comma 4-bis, cod. proc. pen., computando le detrazioni previste dall’articolo 54 ord.
pen. e il periodo di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile, e se la pena che
risulta non supera il limite di tre anni, ovvero quattro anni nei casi previsti
dall’articolo 47-ter, comma 1, ord. pen. o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94
d.P.R. n. 309/1990, è tenuto a sospendere l’esecuzione.
Tanto premesso, è doveroso richiamare l’attenzione su alcuni elementi che
consentono di escludere la possibilità di procedere all’indicata interpretazione
evolutiva dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Innanzitutto, a differenza dei casi
previsti dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., l’ipotesi introdotta all’art. 47, comma
3-bis, ord. pen., non può avere un’applicazione «automatica» da parte dell’organo
dell’esecuzione penale, essendo richiesta una specifica valutazione di merito da parte
del Tribunale di Sorveglianza.
Infatti, «l’affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato […]
quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della
richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare
ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2».
È, in effetti, richiesto che il Tribunale di sorveglianza compia, sulla base dei dati
dell’osservazione anche extra-muraria, una valutazione del comportamento tenuto
dal condannato nell’anno precedente, non potendo attribuirsi al Pubblico Ministero un
potere sostitutivo, neppure in via preliminare, di tale potestà giurisdizionale, del tutto
estraneo al suo ruolo istituzionale.
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sempre escluso sulla base del rilievo che «l’interpretazione estensiva della legge è

La discrezionalità del provvedimento giurisdizionale, agganciata a elementi
valutativi compendiati in relazioni di osservazione o informazioni di polizia, è di
ostacolo a una, anche solo sommaria, delibazione da parte dell’organo
dell’esecuzione all’atto dell’emissione dell’ordine di carcerazione poiché il potere di
sospenderne l’emissione, in vista della decisione del giudice competente, è di stretta
interpretazione.

3. Deve, infine, osservarsi che il Legislatore è recentemente intervenuto (art. 1,

al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario») nel settore
dell’ordinamento penitenziario, dettando alcune disposizioni che sono logicamente
inconciliabili con la proposta interpretazione evolutiva dell’art. 656 cod. proc. pen.
La legge delega ha, infatti, autorizzato il Governo a emanare uno o più decreti
delegati che involgono il tema oggetto del giudizio, nel rispetto di specifici criteri di
delega (art.1, comma 85, lett. c). Tra essi spicca, per la sua specifica rilevanza, la
«revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure
alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell’ordine di
esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni […]».
L’intervento del Legislatore delegante corrobora, ad avviso del Collegio,
l’interpretazione restrittiva dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
È evidente, infatti, che il criterio di delega, volto a elevare a quattro anni il limite
di pena per la sospensione obbligatoria dell’ordine di carcerazione, sarebbe superfluo
nell’ottica dell’interpretazione evolutiva propugnata nel ricorso.

4.

Tanto premesso, nel caso di specie l’interpretazione evolutiva invocata

dall’instante non poteva invece essere adottata: da ciò consegue il rigetto del ricorso
e le condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15 febbraio 2018.

commi 82 e 85, legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale,

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