Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19465 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19465 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GLORIA SALVATORE N. IL 30/09/1954
AGROSI ITALO N. IL 22/12/1988
DI BARI COSIMO N. IL 06/06/1962
avverso la sentenza n. 10088/2014 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
21/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Gloria Salvatore, Agri Italo e Di Bari Cosimo ricorrono avverso la sentenza 21.7.14, emessa dal
Tribunale di Bologna ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di
tentato furto aggravato in concorso, esclusi gli effetti della recidiva, la pena di anni uno di
reclusione ed € 100,00 di multa a Gloria e Di Bari e quella di mesi dieci di reclusione ed € 80,00 di
multa ad Agrosi.

il giudice motivato circa la insussistenza di cause di non punibilità, senza considerare che nella
specie andavano ravvisati gli estremi dell’art.49, comma2, c.p., essendosi trattato di un borseggio
posto in essere sotto il costante monitoraggio da parte degli operanti, e che la pena applicata poteva
comunque essere ridotta nella misura di 2/3.
Di Bari lamenta la mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto
e agli atti ad esso correlati, nonchè alla confessione resa dall’Agrosi.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.

Deducono i ricorrenti Gloria e Agrosi violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

7

Roma, 20 marzo 2015
IL COIGLIERE estensore

IL PRESIDENTE

, a—

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