Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19464 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19464 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRANTE FRANCESCO nato il 07/02/1973 a REGGIO CALABRIA

avverso l’ordinanza del 24/05/2017 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del sost. MARILIA
DI NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Uditi i difensori del ricorrente, Avv. MARIO SANTAMBROGIO e Avv. BASILIO
ANTONINO PITASI, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25.5.2017 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il
provvedimento cautelare di custodia in carcere emesso dal Gip della stessa città il 29.4.2017
nei confronti di Ferrante Francesco, indagato, unitamente ad altre persone, del reato di cui
all’art. 416 bis cod. pen. (capo A) e di due distinti episodi di detenzione e porto illegali di arma
da fuoco in concorso con Barcella Enrico Giovanni (capi B e C).

2.1.

L’avv. Mario Santambrogio eccepisce l’erroneo accertamento dei gravi indizi ed

elusione della memoria difensiva; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta gravità indiziaria; violazione di legge per mancanza dì adeguata motivazione in ordine
alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorrente dopo aver schematizzato in sei punti gli elementi fondanti il giudizio di gravità
indiziaria formulato dal tribunale del riesame, sostiene che gli stessi «non riescano a cogliere
l’essenza del nucleo partecipativo del Ferrante al pactum sceleris», concernendo profili del
tutto irrilevanti (come l’essere l’indagato fratello e nipote rispettivamente di Ferrante Vincenzo
ktillitano Domenico), generici e congetturali (come nel caso delle conversazioni nelle quali i

\

dialoganti invocano l’intervento di “Ciccio” per riportare alla calma il fratello o che rivelano il
sostentamento offerto dall’indagato allo zio Domenico, mentre questi era detenuto, e le
direttive, nello stesso frangente, ricevute dal medesimo) o illogici (come nel caso del ritenuto
compito del Ferrante di custodire le armi per conto del gruppo a fronte della esclusa
aggravante nei suoi confronti degEtatAtestente di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 in relazione ai
reati di detenzione e porto illegali delle armi, ascrittigli ai capi b e c della rubrica).
Contesta, altresì, la gravità indiziaria di questi ultimi due reati, ritenuta dai giudici sulla base
di «fugaci espressioni…frettolosamente pronunciate da Ferrante Vincenzo nel tentativo di
venire in possesso a tutti i costi di un’arma con cui dare sfogo ai suoi struggenti propositi
vendicativi».
Eccepisce, in ogni caso, il carattere circolare di tali elementi indiziari non riscontrati da dati
esterni di conferma dei «ragionevoli dubbi esistenti in ragione della scarsa chiarezza e
decifrabilità» dei dialoghi anzidetti.
Lamenta, infine, l’assoluta «inidoneità» della motivazione a rendere esplicite le ragioni che
giustificano la misura di massimo rigore adottata nei confronti del Ferrante, senza che al
riguardo possa ritenersi decisiva la presunzione ope legis di sussistenza dei pericula libertatis.
2.2. L’avv. Basilio Pitasi eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 292, commi 1 e 2,
lett. c bis cod. proc. pen., sostenendo che l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a
riprodurre quella del primo giudice con la tecnica del c.d. “copia-incolla”, omettendo di
motivare sulle deduzioni difensive trasfuse nella memoria, a suo tempo, depositata in atti.
In relazione a questo secondo punto, lamenta, in particolare, che:

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2. Avverso tale provvedimento ricorrono disgiuntamente i difensori di fiducia del Ferrante.

- nessuno dei collaboratori sentiti nel procedimento aveva evocato la figura del ricorrente
come partecipe dell’associazione;
– da innumerevoli conversazioni intercettate risulta che Ferrante Vincenzo attribuiva a sé
medesimo in via esclusiva il merito di avere provveduto al sostentamento dello Stillitano
durante la detenzione.
Con un secondo motivo di ricorso, eccepisce violazione di legge, contraddittorietà ed
illogicità della motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen..

un soggetto al sodalizio mafioso, sarebbe pervenuto alle conclusioni conformi alla tesi
accusatoria pur senza aver riscontrato «una condotta del ricorrente che esplichi un qualche
contributo causale ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria», a nulla
rilevando, sul punto, le conversazioni relative all’intervento del Ferrante per richiamare
all’ordine il fratello Vincenzo, dalle quali emerge soltanto che il predetto «godeva di una certa
considerazione e avrebbe avuto una certa capacità di controllo nei confronti del fratello».
Non diversamente, nessun valido argomento indiziario poteva essere tratto dalle
conversazioni relative al sostentamento dello zio Stillitano Domenico, dalle quali emerge una
condotta volta a fornire, non un consapevole ed effettivo contributo causale al mantenimento e
rafforzamento dell’associazione, ma «un mero aiuto al singolo associato di natura strettamente
personale e parentale, realizzato con i proventi della propria lecita attività».
Del tutto illogica ed ingiustificata era, inoltre, da ritenere la deduzione da parte dei giudici
dalla conversazione in cui Fafduto Salvatore ricordava che Stillitano aveva utilizzato il ricorrente
per mantenere rapporti con Morelli Andrea.
Così come illogica si presentava la motivazione nel ritenuto compito del Ferrante di
custodire le armi per conto del gruppo (vd. supra).
Si duole, infine, dell’illogicità della motivazione attraverso cui il tribunale, nel valorizzare le
captate dichiarazioni etero-accusatorie di Ferrante Vincenzo, avrebbe sottovalutato il dedotto
stato di ubriachezza nel quale questi si trovava in occasione di questi dialoghi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono complessivamente infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
2. Nell’ordinanza impugnata i giudici del riesame, con motivazione puntuale ed esaustiva,
hanno confermato il giudizio di gravità indiziaria espresso nel provvedimento di prime cure,
respingendo le doglianze dedotte dalla difesa dell’indagato, nella gran parte oggi riproposte.

2.1. In relazione al reato associativo, il Ferrante è stato ritenuto gravemente indiziato di far
parte dell’organizzazione mafiosa denominata ‘ndrangheta (operante sul territorio della
provincia di Reggio Calabria ed in altre zone geografiche nazionali ed estere) con le specifiche
mansioni di mantenere i contatti con il detenuto Stillittano Domenico, dando esecuzione alle
direttive di quest’ultimo e provvedendo al mantenimento dello stesso in carcere; di dare

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Il tribunale, contravvenendo ai consolidati principi in materia di prova della partecipazione di

attuazione agli accordi di collaborazione con gli esponenti del sodalizio mafioso federato di
Arghillà; di custodire le armi.
Il tribunale ha respinto le deduzioni difensive ed espresso piena condivisione della
ricostruzione accusatoria già condivisa dal gip.
Nello specifico, i giudici, dopo aver premesso che l’indagato è fratello di Ferrate Vincenzo
(deceduto) e nipote di Stillittano Domenico, capo dell’omonima cosca, hanno conferito
pregnante valenza probatoria ad una serie di conversazioni intercettate dalle quali emergeva il

– l’intervento per contenere il fratello Vincenzo (protagonista di un alterco con Morelli
Cosimo), bloccandone gesti inconsulti e rischiosi per la stabilità dei rapporti illeciti con il gruppo
Arghillà (conversazione delle ore 21.00 del 30 agosto 2016, progr. n. 37/16, intercorsa tra
Falduto Salvatore e Nucera Domenico); dialogo, questo, da cui i giudici hanno desunto anche
l’elevato grado di affidabilità di cui Ferrante Francesco godeva tra i sodali (in misura
certamente maggiore rispetto al fratello);
– l’impegno per il sostentamento dello Stillittano, nel periodo in cui questi era detenuto, e
per consentirgli, fungendo da tramite, di mantenere i rapporti all’esterno del carcere con i
sodali (conversazione delle ore 20.00 del 15.7.2016, progr. n. 285; in termini ancor più
eloquenti conversazione del 9.9.2016 alle ore 18.00, progr. 1627, nel corso della quale
Ferrante Vincenzo dialogando con Cocò Morelli discuteva delle somme che insieme a suo
fratello Francesco destinava al mantenimento in carcere dello zio Mico; nel corso della
medesima conversazione, il Morelli sottolineava a Vincenzo Ferrante la caratura e l’affidabilità
del fratello Francesco, ritenuto capace di risolvere “certi discorsi” e precisava di avergli
mandato una ambasciata affinché tenesse in debito conto il gruppo Arghillà);
• – il ruolo di custode delle armi del gruppo, desunto dalla conversazione delle ore 21.00 del
30.8.2016 (progr. 1390), in cui Ferrante Vincenzo, volendo attentare alla vita di Morelli
Cosimo, si recava dal cugino Domenico Antonio Stillittano chiedendogli una pistola in quanto, a
causa dell’assenza del fratello Francesco, non poteva in quel frangente rivolgersi a
quest’ultimo; in termini ancora più espliciti, alle successive h. 23.00 Ferrante Vincenzo si
rammaricava di non essere a conoscenza del luogo in cui il fratello Ciccio avesse nascosto le
armi; in relazione a tale segmento dell’accusa, ulteriori indizi venivano desunti dai dialoghi
captati qualche ora più tardi (ore 6.00 del 31 agosto, progr. 1399, richiamati alle pp. 31 e 32
dell’ordinanza impugnata).
3. Si tratta di un iter argomentativo convincente che si fonda su di una compiuta e logica
analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro
interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica
l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità indiziaria.

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ruolo attivo del Ferrante in seno all’organizzazione, concretizzatosi nei seguenti apporti:

Entrambi i ricorsi – per lo più articolati in fatto – non incidono sulla logicità, congruenza o
coerenza intrinseca o estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione
alternativa delle emergenze processuali.
Al proposito, va ricordato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio
2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099),

Ne consegue che non integra alcun vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa,
e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del
02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Per altro verso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l’articolazione dei motivi prende in
considerazione del tutto separatamente i singoli atti senza considerarne la logica complessiva.
Con ciò il ricorrente dimostra di non considerare uno dei principi cardine della valutazione
probatoria, in forza del quale il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può
essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata ed atomistica dei vari dati
probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente
secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen., atteso che
essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati
organicamente (Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, Rv. 254871).
Parimenti, non considerano le difese ricorrenti che il controllo di legittimità operato dalla
Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento (ex multis: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000,
Moro, Rv. 215745; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, Capriati, Rv. 212997).
4. Dai principi appena esposti, si rileva che su un unico punto i ricorsi evidenziano una
frattura logica della lettura congiunta delle risultanze indiziarie operata nei due provvedimenti
di merito.
Il riferimento è al ruolo del Ferrante di custode delle armi del gruppo, che sembrerebbe
trovare smentita nell’esclusione da parte del gip dell’aggravante prevista dall’art. 7 d.l. n. 152
del 1991 in relazione ai reati in materia di armi, contestati al predetto ai capi B e C della
rubrica.
Il rilievo, per quanto pertinente, non è, tuttavia, in grado di travolgere la tenuta
dell’ordinanza impugnata.
Occorre, innanzi tutto, rilevare che il provvedimento del tribunale del riesame non affronta
(in assenza di impugnazione da parte del p.m.) il tema dell’aggravante dell’art. 7 cit. e si

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trattandosi di aree decisionali riservate, in via esclusiva, al giudice di merito.

limita, piuttosto, a valorizzare il contenuto delle intercettazioni da cui emerge la disponibilità
da parte del Ferrante di una serie di armi richiestegli da altri sodali.
In ogni caso, quello di “custode delle armi” è soltanto uno dei contestati compiti svolti dal
Ferrante in seno al sodalizio, in aggiunta ai restanti e non indifferenti contributi attivi apportati
dal predetto alla consorteria medesima, tra i quali: il sostentamento economico dello Stillittano
durante la detenzione; il ruolo di intermediario svolto, nello stesso frangente temporale, tra
quest’ultimo e i sodali all’esterno del carcere; le specifiche mansioni svolte nell’interesse dello

Rispetto a tali profili fattuali, sui quali si incentra la motivazione del provvedimento
fondandovi il giudizio di gravità indiziaria a carico del Ferrante per il reato associativo, le
valutazioni operate dal tribunale del riesame sono in questa sede insindacabili, in quanto
sostenute da argomentazioni logiche che nel ricorso trovano soltanto censure di natura
confutativa.
Ne consegue che, anche a voler considerare venuto meno uno degli elementi fondanti la
gravità indiziaria, questa non può essere esclusa qualora, come nel caso di specie, la
partecipazione al sodalizio risulti conclamata dal compimento di una pluralità di ulteriori attività
significative nell’interesse dell’associazione mafiosa.

5.

Rispetto a queste ultime, le odierne doglianze difensive sono, come anticipato,

meramente riproduttive di quanto era stato già dedotto innanzi al tribunale del riesame e da
questo convincentemente respinto.
Nello specifico, nel provvedimento impugnato si legge che la gravità del quadro indiziario,
già ritenuta dal gip, non è stata scalfita dalle deduzioni della difesa, riproducenti nella sostanza
la versione sostenuta dal Ferrante nel corso dell’udienza di convalida circa la mancanza di
buoni rapporti con lo zio Stillittano Domenico e l’inaffidabilità del fratello Vincenzo, aduso a
consumare alcol.
Quest’ultimo rilievo è stato ritenuto dai giudici poco convincente atteso il numero di
conversazioni intercettate (tale per cui avrebbe dovuto ipotizzarsi che lo stesso fosse sempre
in tali occasioni ubriaco); il contenuto coerente e circostanziato di quanto il predetto riferiva
agli interlocutori; la singolare puntualità dei dialoghi in occasione delle conversazioni
ambientali intercettate rispetto a quelle telefoniche (segno come in questo secondo caso il
predetto temendo di essere intercettato fosse più accorto).
Quanto ai rapporti con lo zio Stillittano Domenico, la asserita conflittualità è stata ritenuta
smentita dalla documentazione prodotta dal p.m., che attestava come zio e nipote fossero soci
della Costruzione Elite s.a.s. 4 e dall’intercettato colloquio in carcere tra lo Stillittano e il nipote
Ferrante Vincenzo che parlano di un problema di luce della moglie del detenuto che era stato
risolto da “Francesco”.

6

Stillitano (v. supra).

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
funa,
_r _114.A. 2018

9.

Di nessun pregio è stato ritenuto il manifesto funebre di Ferrante Vincenzo prodotto dalla
difesa, in quanto la generica indicazione degli zii non è circostanza da cui poter desumere
l’asserita mancanza di rapporti tra lo Stillittano e i due nipoti Ferrante.
6.

Dal tenore delle argomentazioni appena richiamate si ricava, inoltre, l’infondatezza

dell’ulteriore doglianza difensiva secondo cui la valutazione operata dal tribunale del riesame
difetterebbe di autonomia rispetto a quella del gip, essendosi i giudici dell’impugnazione
cautelare limitati a riportare le considerazioni svolte nell’ordinanza applicativa della misura

approfondimento critico.
Il rilievo è, all’evidenza, infondato e smentito dallo stesso ricorrente che, nel censurare le
argomentazioni attraverso cui nel provvedimento impugnato erano state respinte le deduzioni
difensive, implicitamente riconosce che i giudici del riesame avevano pur sempre operato una
propria ed autonoma valutazione.
Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso ora in esame dovendosi, al riguardo,
affermare il principio per cui non è affetto da alcuna nullità il provvedimento del giudice che,
pur riproducendo alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia (attraverso la
tecnica del c.d. copia-incolla), contenga risposte alle doglianze proposte dalle parti tali da
manifestare la autonoma rielaborazione da parte del decidente del quadro probatorio (sul tema
si veda Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013, Conti, Rv. 254937).
7.

Destituito di ognr fondamento deve, infine, ritenersi il motivo di ricorso (peraltro

assolutamente generico) relativo alle esigenze cautelari.
Il tribunale, andando ben oltre la persistente operatività (anche a seguito dell’entrata in
vigore della dalla legge n. 47 del 2015) della presunzione ope legis in ragione del titolo di reato
(per tutte: Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855), ha ritenuto
(soffermandosi lungamente sul punto alle pp. 33, 34 e 35 dell’ordinanza) concreto ed attuale il
pericolo di reiterazione di gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede,desumibile
dall’allarmante capacità criminale manifestata dall’organizzazione criminale di appartenenza
dell’indagato e dal ruolo di sicuro rilievo ricoperto da quest’ultimo all’interno del sodalizio, per
cui l’unica misura adeguata a dette esigenze era quella della custodia in carcere.
8. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore
dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 25 gennaio 2018.

cautelare, affidandosi alla tecnica informatica del c.d. “copia-incolla” senza operare alcun

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