Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19464 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19464 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALI’ GIOVANNI N. IL 19/08/1973
avverso la sentenza n. 301/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/03/2015
Cali Giovanni ricorre avverso la sentenza 22.11.13, emessa dal Tribunale di Catania ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso,
concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di anni uno, mesi
quattro di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell ‘art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015
ILC37
IGLIERE estensore
et
virt’à
IL PRESIDENTE
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice valutato la sussistenza di cause di assoluzione