Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19463 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19463 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul conflitto negativo di competenza sollevato dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano,
nei confronti della
Corte di appello di Milano,
nel procedimento nei confronti di
Rebuscini Giuseppe, nato a Palermo il 9/01/1953;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa
Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il riconoscimento della competenza
della Corte di appello di Milano.

RITENUTO IN FATTO
1. In data 6/05/2015, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Milano aveva emesso, nei confronti di Giuseppe Rebuscini, un
provvedimento di unificazione di pene concorrenti e contestuale ordine di
scarcerazione, chiedendo alla Corte di appello in sede di revocare l’indulto
concesso ex lege n. 241 del 2006 in relazione alla sentenza del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 2/10/2003.
2. Successivamente, in data 26/09/2016, la stessa Procura generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Milano aveva emesso, nei confronti di
Rebuscini, un nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti con

Data Udienza: 25/01/2018

contestuale ordine di scarcerazione, da cui risultava che l’ultima condanna fosse
quella inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Milano in data 26/02/2016.
3. Con ordinanza del 19/10/2016, per questo motivo, la Corte di appello di
Milano si era dichiarata funzionalmente incompetente, individuando, al
contempo, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano quale
organo competente a provvedere in ordine alla richiesta; ciò sul presupposto che
tale giudice avesse emesso l’ultima condanna nei confronti di Giuseppe

4. Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano,
con ordinanza del 5/07/2017, dichiarò a sua volta la propria incompetenza a
provvedere, sollevando conflitto negativo di competenza dinnanzi a questa
Corte. Secondo il giudice remittente, una volta radicato il procedimento
esecutivo davanti alla Corte di appello, quest’ultima non avrebbe potuto
declinare la propria competenza sulla base di una sentenza divenuta irrevocabile
in data successiva alla instaurazione del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità in rito del conflitto, in quanto
l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto,
formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento,
appare insuperabile senza l’intervento di questa Suprema Corte.
2. Nel merito, il Collegio ritiene di dare assoluta continuità, integralmente
condividendolo, al consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di
esecuzione, la competenza funzionale a decidere sull’incidente nell’ipotesi di una
pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi appartiene al giudice che ha
emesso il provvedimento divenuto per ultimo irrevocabile e secondo cui il
momento in cui tale competenza si radica è quello della presentazione della
domanda; competenza che, in virtù della perpetuatio jurisdictionis, non muta
anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi (Sez. 1, n. 49256 del
21/10/2004, dep. 22/12/2004, Garofalo, Rv. 230301; Sez. 1, n. 24438 del
3/06/2008, dep. 16/06/2008, Confl. comp. in proc. Torres e altri, Rv. 240811;
Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, dep. 16/06/2010, Confl. comp. in proc.
Chiarello, Rv. 247648; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, dep. 12/02/2014, P.M in
proc. Santaniello, Rv. 259171).
3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la

competenza funzionale sulla revoca dell’indulto appartenga, nel caso di specie,
alla Corte di appello di Milano.
Ciò in quanto alla data di avvio della relativa procedura, coincidente con
l’istanza di revoca del beneficio concesso in relazione alla sentenza del Giudice

2

Rebuscini.

per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 2/10/2003, formulata il
6/05/2015 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Milano, la competenza apparteneva, appunto, alla stessa Corte territoriale, non
assumendo rilievo, in virtù del menzionato principio della

perpetuatío

jurisdictionis, le successive vicende e, segnatamente, la pronuncia della sentenza
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 26/02/2016,
assorbita nel nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso, in
data 26/09/2016, dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la competenza della Corte di appello di Milano cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 25/01/2018

Il Consigli re estensore

Il Presidente

appello di Milano nei confronti dello stesso Rebuscini.

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