Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19463 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19463 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VISCONTI GIOVANNI N. IL 29/11/1957
DE MARCO CARMINE N. IL 17/04/1980
avverso la sentenza n. 1363/2011 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nocera Inferiore applicava a VISCONTI Giovanni e
DE MARCO Carmine, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico
Ministero in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso, in esso assorbito il reato
di detenzione di strumenti atti a forzare serrature, commesso il 30 settembre 2010.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione per non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli atti delle indagini preliminari.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.500,00# per ognuno.
P . Q .M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di €. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Royfi il 20 marzo 2015.

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