Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19462 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 19462 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: RENOLDI CARLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ciummo Vittorio, nato a Isernia il 13/09/1960,
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma in data 27/04/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo che,
qualificato il ricorso come opposizione, questa Corte ordini la trasmissione degli
atti alla Corte di appello di Roma.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 27/04/2017, la Corte di appello di Roma, in
parziale accoglimento della richiesta formulata nell’interesse di Vittorio Ciummo,
aveva disposto l’applicazione dell’indulto nella misura complessiva di nove mesi
di reclusione in relazione alla pena inflitta dalla Corte di appello di Roma in data
10/03/2016, irrevocabile il 2/03/2017.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo
stesso Ciummo, a mezzo del difensore fiduciario, deducendo, con un unico
motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari
per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o
erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 e 356 cod. pen.
sotto il profilo della individuazione del reato più grave tra quelli oggetto della

Data Udienza: 25/01/2018

sentenza della Corte di appello di Roma in data 10/03/2016 e conseguentemente
dell’art. 1 della legge n. 241 del 2006, nonché la contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in relazione alla individuazione del momento
consumativo del reato base ritenuto in sentenza.
3. In data 12/12/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha
depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto che
il ricorso venga riqualificato come opposizione, con trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Roma.

1. Il ricorso va qualificato come opposizione.
All’applicazione dell’amnistia e dell’indulto in sede esecutiva si provvede,
infatti, con la procedura de plano prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc.
pen., richiamato dall’art. 672, comma 1, cod. proc. pen..
Nei riguardi del relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di
reclamo, costituito dall’opposizione dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione;
opposizione che introduce un procedimento che deve svolgersi con l’osservanza
delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo
schema definito dall’art. 666 cod. proc. pen..
La giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 1, n. 25226 del
13/03/2015, La Torre, Rv. 263975; Sez. 1, n. 6290 del 4/11/2014, dep.
12/02/2015, Citarella, Rv. 262877; Sez. 1, n. 37343 del 26/09/2007, Olivieri,
Rv. 237508), cui questo Collegio ritiene di aderire, ritiene che avverso il
provvedimento del giudice dell’esecuzione sia data soltanto la facoltà di proporre
opposizione, sia che il giudice abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667 cod.
proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 cod. proc. pen..
Il ricorrente è stato, quindi, privato della fase della rivalutazione del
provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del
giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato
a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado dì
sottoporre al giudice di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore
ha previsto la fase dell’opposizione proprio per la sua peculiarità.
L’ordinanza impugnata va, dunque, qualificata come opposizione, con
conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione
di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della
decisione in forma semplificata.

PER QUESTI MOTIVI
qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Roma.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Così deciso in Roma, il 25/01/2018

Il Presidente

Il Consigli e estensore

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