Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19461 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19461 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi
nel procedimento nei confronti di
Bellanova Antonio, nato a Brindisi il 13/06/1969,
avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi in data 10/04/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
Procuratore generale, dott. Paola Filippi, che ha concluso chiedendo
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 10/04/2017, il Tribunale di Brindisi, in
funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto l’applicazione, nei confronti di
Antonio Bellanova, del beneficio dell’indulto in relazione alla pena di tre anni di
reclusione e di 800,00 euro di multa. determinata con provvedimento di
unificazione di pene concorrenti emesso il 6/04/2017 dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. Nel medesimo frangente, il giudice
dell’esecuzione, rilevando che la residua pena detentiva espianda era inferiore ai
quattro anni, dispose la sospensione dell’ordine di esecuzione n. 173 emesso dal
medesimo ufficio del pubblico ministero, sulla base di una interpretazione

Data Udienza: 25/01/2018

sistematica degli artt. 656, comma 5, cod. proc. pen. e 47, comma 1-ter, ord.
penit., in passato già accolta da questa Suprema Corte.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, deducendo, con un
unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per
la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea
applicazione della legge penale in relazione agli artt. 656 e 670 cod. proc. pen. e
47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Ciò sul presupposto che, sotto un primo

titolo esecutivo; e che, sotto altro aspetto, la non corrispondenza tra le due
previsioni, riconducibile a un chiarissimo indice di natura testuale, dovesse
ritenersi frutto di una consapevole scelta legislativa, espressione di una
valutazione discrezionale e non irragionevole.
3. In data 12/12/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha
depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
4. In data 19/01/2018, l’avv. Michele Fino ha depositato in Cancelleria una
memoria nell’interesse di Antonio Bellanova.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.

Preliminarmente giova ribadire, sotto un primo profilo, che il

provvedimento con il quale il pubblico ministero rigetta la richiesta di
sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, proposta in pendenza del
termine per chiedere eventuali misure alternative alla detenzione, pur non
ricorribile per cassazione, può essere sottoposto al controllo del giudice
dell’esecuzione, mediante l’attivazione della procedura prevista in sede esecutiva
dall’art. 670 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36007 del 17/06/2011, dep. 4/10/2011,
De Caro, Rv. 250786); e, sotto altro aspetto, l’orientamento secondo cui,
diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l’ordine di esecuzione, emesso
dal pubblico ministero senza il contestuale provvedimento di sospensione per
pene detentive brevi, non può essere annullato dal giudice dell’esecuzione ma
esclusivamente dichiarato temporaneamente inefficace, per consentire al
condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione
di una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, dep.
29/10/2009, P.M. in proc. Dello Russo, Rv. 245568; Sez. 1, n. 2430 del
23/03/1999, dep. 17/06/1999, Kola, Rv. 213875).
3. Venendo, quindi, alla questione principale, giova osservare che il problema
interpretativo derivante dall’evidenziato disallineamento tra le previsioni di cui
agli artt. 47, comma 3-bis, ord. pen. e 656, comma 5, cod. proc. perì. è stato
2

profilo, il giudice dell’esecuzione non poksai. sospendere l’efficacia di un valido

effettivamente risolto, in una prima fase, nel senso che, in considerazione del
richiamo operato dalla seconda delle due disposizioni all’art. 47 ord. pen., il
limite edittale stabilito ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione correlata
ad una istanza di affidamento in prova ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, ord.
pen., dovesse individuarsi non in tre anni di pena detentiva, quanto piuttosto in
una pena espianda, anche residua, non superiore a quattro anni (Sez. 1, n.
51864 del 31/05/2016, dep. 5/12/2016, Fanini, Rv. 270007).
Nondimeno, tale indirizzo è stato successivamente superato da un’opposta

letterale delle due disposizioni menzionate. Secondo tale opinione, l’istituto di
nuovo conio, proprio in ragione della sua recente introduzione, non può che
avere codificato una consapevole scelta di politica legislativa, volta a mantenere,
per la automatica sospensione dell’ordine di esecuzione, il più risalente regime
previsto per le pene detentive non superiori a tre anni, richiedendo, invece, per
le pene comprese tra i tre e i quattro anni, il preventivo ingresso in carcere quale
presupposto per l’eventuale, successivo accesso alla misura alternativa previsto
dal citato art. 47, comma 3-bis, ord. penit. (per questo indirizzo Sez. 1, n. 46562
del 21/09/2017, dep. 10/10/2017, Gjini, Rv. 270923).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,
con annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza impugnata, dovendo altresì darsi
comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi per
quanto di competenza.
5. Deve, peraltro, darsi atto che successivamente alla decisione e nelle more
del deposito delle motivazioni della presente sentenza, la Corte costituzionale,
con sentenza del 2/03/2018, n. 41, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
“dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si
prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva,
anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché
a quattro anni”.
6. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione
di principi consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in
forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone darsi comunicazione al
Pubblico ministero presso il Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 25/01/2018

DEPOS1A

sit liere estensore

Il Presidente

soluzione ricostruttiva, accolta da questa Sezione a partire dall’univoco tenore

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