Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19461 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19461 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona
nel procedimento nei confronti di :
Stefanelli Maurizio, n. a Coriano il 15/07/1953;
Cancellieri Anna Maria, n. a Riccione il 01/10/1954;
Bergonzoni Igor, n. a Ferrara, il 06/08/1980;

avverso la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Ancona in data 05/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente alla omessa confisca;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona ha proposto
ricorso avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Ancona che, applicando,
ex art. 444 c.p.p., a Stefanelli Maurizio la pena di anni uno e mesi otto di

Data Udienza: 11/03/2014

reclusione, a Cancellieri Anna Maria la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e
a Bergonzoni Igor la pena di anni uno di reclusione per i reati di cui all’art. 416
c.p. nonché di cui agli artt.2, 5 e 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, ha omesso di
disporre la confisca per equivalente di beni costituenti profitto del reato.
Osserva il ricorrente che l’art. 322 ter c.p., come richiamato dall’art. 1, comma
143, della legge n. 244 del 2007, prevede, tra gli altri, per il reato contestato, la
confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato ovvero, quando essa non

profitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.
L’arti., comma 143, della I. 24/12/2007, n. 244, prevede che “nei casi di cui agli
articoli 2,3,4,5,8,10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322
ter del codice penale”; ed in proposito, infatti, questa Corte ha già più volte
affermato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 22975 del 08/05/2013, P.G. contro
Piergallini, non massimata;

Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, P.G. contro

Cruciani, Rv. 257616), con riguardo ai reati tributari considerati dall’art. 1,
comma 143, della I. n. 244 del 2007, che la confisca per equivalente, di natura
obbligatoria, deve essere disposta, in relazione al prezzo e al profitto del reato,
oltre che in caso di condanna, anche, in virtù del testuale contenuto dell’art. 322
ter c.p., richiamato da detto arti., in ipotesi di sentenza di applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p..
Ciò posto, va anche dato atto che, con recente pronuncia, le Sezioni Unite di
questa Corte hanno affermato che, quando si tratta di denaro o di beni fungibili,
la confisca del profitto “non è confisca per equivalente, ma confisca diretta” e
che “il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all’importo che
corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun
nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare” (Sez. U., n. 10561 del
30/01/2014, Gubert, non ancora massimata).
Anche nel caso di confisca diretta, quindi, ed in forza della già ricordata
previsione ex lege n. 244 del 2007, la sentenza di applicazione della pena non
può non comportare, in via obbligatoria, l’apprensione coattiva del profitto dei
reati tributari di cui si è detto, atteso che, come già ricordato, l’art. 322 ter c.p.,
cui l’art. 1 cit. rimanda, prevede, appunto, che la confisca, pur annoverabile,
evidentemente, all’interno dell’art. 240 c.p., sia “sempre” disposta.
2

sia possibile, la confisca di beni per un valore corrispondente a quello di detto

3. Nella specie, il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della
pena anche per reati (nella specie quelli, in tutto o in parte, di cui ai capi d, f, g, I
e m) perfezionatisi in data successiva all’entrata in vigore dell’arti, comma 143,
della legge n. 244 del 2007, ha omesso tuttavia di disporre la confisca, diretta o
per equivalente, relativamente al profitto dei reati di cui, specificamente, agli
artt. 2, 5 e 8 del d.lgs. cit.

ragioni la stessa non fosse applicabile in rapporto alla eventuale impossibilità,
nell’ambito di un procedimento, quale quello dell’applicazione della pena,
fisiologicamente incompatibile con una attività di acquisizione di mezzi di prova
o, ancor più, con iniziative ex officio di ricerca della prova, di individuare de visu
il profitto dei reati (ovvero appunto quelli di cui agli artt. 2, 5 e 8 del d. Igs. cit.)
per i quali la pena è stata applicata.
Va infatti ricordato che presupposto della confisca per equivalente è, per
affermazione di questa Corte, logicamente derivante, del resto, dalla stessa
finalità della misura in oggetto, che il profitto stesso sia individuabile ed
individuato (cfr. Sez.3, n. 10567 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918 e Sez.3,
n. 41731 del 07/10/2010, Giordano, Rv. 248697); e ciò, evidentemente, anche
per evitare che la confisca per equivalente si trasformi in una pura e semplice
sanzione svincolata da ogni parametro di riferimento.
A maggior ragione, ed ancora prima, l’individuazione del profitto è necessaria
laddove si faccia luogo alla confisca in via diretta del denaro rappresentativo
dello stesso.
Sennonché, mentre con riguardo a reati (come quelli, ad esempio, degli artt.10
bis e 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000) connotati, nella stessa struttura della
condotta, da una illegittima mancata corresponsione di quanto dovuto all’Erario,
il profitto, identificabile nell’indebito risparmio di imposta, è immediatamente
individuabile, non altrettanto può dirsi con riguardo a fattispecie, ed in
particolare alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni
inesistenti ex art. 2 cit., nelle quali l’individuazione del profitto può derivare dalla
necessità di operazioni che pongano a raffronto tra loro costi e ricavi, da ciò
derivando, ad esempio con riguardo alle imposte dirette, la necessità di potere
disporre quanto meno della dichiarazione dei redditi; con riguardo poi alla
fattispecie relativa all’emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 cit.,
l’individuazione di quello che, in realtà, più correttamente (cfr. Sez. U., n. 9149
del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707), sarebbe non già il profitto, bensì il
prezzo del reato (giacché consistente nel compenso dato per indurre altro
3

Né ha spiegato, in alternativa alla mancata applicazione della misura, per quali

soggetto a commettere il reato), anch’esso peraltro suscettibile di confisca
diretta o per equivalente ex art. 322 ter c.p., come richiamato dall’art. 1, comma
143, cit., l’individuazione del

quantum cui rapportare la confisca dovrebbe

appuntarsi sulla somma di denaro o di altra, corrispondente, utilità
materialmente corrisposta all’emittente delle fatture da parte dell’utilizzatore
delle stesse.
Resta peraltro salva la possibilità che la confisca venga disposta in sede di

(cfr., da ultimo, per il presupposto della necessaria obbligatorietà, Sez. 1, n.
17546 del 20/04/2012, Ebrahim, Rv. 252888).

4. Ne consegue, dunque, che spetta al giudice cui sia richiesta l’applicazione
della pena, in mancanza, come nella specie, di alcuna indicazione, nel capo
d’imputazione, dell’entità del profitto del reato tributario, verificare, se, sulla
base degli atti a sua disposizione a norma dell’art. 135 disp. att. c.p.p., possa
individuarsi detta entità, conseguentemente procedendo, in caso di soluzione
affermativa, alla confisca diretta o per equivalente dello stesso, ovvero, in caso
di soluzione negativa, a dare una motivazione logica, diversamente soggetta al
sindacato di questa Corte, di una tale impossibilità.
La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla omessa
statuizione della confisca con rinvio al Tribunale di Ancona che, nella verifica dei
necessari presupposti applicativi di legge della confisca, si atterrà anche ai
principi qui esposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca dei beni, con
rinvio al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma 1’11 marzo 2014
Il Co

glie e est.

Il Presidente

esecuzione, trattandosi appunto, pur sempre, di confisca di natura obbligatoria

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