Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19460 del 25/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19460 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GAGLIANO DOMENICO nato il 23/08/1966 a BORGETTO

avverso l’ordinanza del 25/10/2016 del TRIBUNALE di PALERMO

sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del sost. Luigi Orsi,
che ha chiesto il rigetto del ricorso

1

Data Udienza: 25/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 ottobre 2016, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice
dell’esecuzione, rigettava l’opposizione presentata nell’interesse di Gagliano Domenico avverso
il provvedimento con cui il giudice delegato nel procedimento per l’applicazione della misura di
prevenzione personale e reale nei confronti di Parra Stefano aveva «invitato l’amministratore
giudiziario a procedere al licenziamento di tutti i soggetti [tra cui il ricorrente] con le mansioni
di lavoratore e/o soci ritenute persone di estrema fiducia del proposto o parenti dello stesso».
Avverso il provvedimento ricorre per cassazione l’interessato, attraverso il proprio

2.

difensore, deducendo erronea applicazione degli artt. 35, comma 31 e 41 d.lgs. n. 159 del 2011
(primo motivo) e 56 dello stesso decreto legislativo (secondo motivo).
Lamenta, nello specifico, che le norme suindicate, lungi dal consentire il licenziamento dei
dipendenti della società o impresa sotto sequestro, disciplinano il divieto di assunzione del
ruolo di “ausiliari e collaboratori” dell’amministratore giudiziario con riguardo alle persone nei
cui confronti il provvedimento è stato disposto, il parente, gli affini e le persone con esse
conviventi; nonché le persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione (art.
35, comma 3).
L’art. 56, cit., prevede, invece, la facoltà di risoluzione, da parte dell’amministratore
giudiziario, dei rapporti avviati dal proposto e non compiutamente eseguiti e non si confà
pertanto al rapporto di lavoro in parola in ragione del carattere continuativo dello stesso.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta depositata il 20
dicembre 2017, ha chiesto che il ricorso, benché ammissibile (non potendo trovare
applicazione la giurisprudenza in tema di inoppugnabilità dei provvedimenti di revoca o
sostituzione dell’amministratore giudiziario – Sez.

1

n. 28644 del 5/04/2017-), venisse

rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio per ragioni non coincidenti con
quelle dedotte in ricorso e assorbenti rispetto a queste ultime.
2. A fondamento della decisione resa il tribunale ha affrontato e risolto positivamente tre
questioni:
– ammissibilità dell’impugnazione del provvedimento del giudice delegato (si richiama al
riguardo: Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, Troia, Rv. 262428: «nel procedimento di
prevenzione, la competenza funzionale a decidere sulle istanze del proposto, volte a
conseguire un sussidio alimentare e ad ottenere il riconoscimento del diritto di abitare
l’immobile sottoposto a sequestro, spetta al giudice delegato alla procedura, e avverso le
decisioni di questi è ammessa opposizione al tribunale in composizione collegiale nelle forme
dell’incidente di esecuzione»);
2

fA

- possibilità, nell’ambito della gestione dei beni sequestrati, di procedere a licenziamenti
(ritenuta sussistente alla luce del disposto degli artt. 56 e 35 d.lgs. n. 159 del 2011);
– sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’esercizio di dette prerogative da parte
dell’amministrata’, giudiziario (ciò in forza degli elementi fattuali in atti che rivelano la
collocazione del ricorrente tra i soggetti titolari di imprese e quote sociali riconducibili al
“gruppo Parra-D’Arrigo”).
3. In merito al preliminare profilo di ammissibilità dell’opposizione, la decisione impugnata

4.

Come anticipato nei paragrafi che precedono, i giudici si sono richiamati ad un

precedente arresto di questa Corte (Sez. 1, n. 6325/2015) che ha ritenuto l’ammissibilità
dell’impugnazione avverso i provvedimenti del giudice delegato nella procedura di prevenzione,
limitatamente, però, ai provvedimenti indicati nell’art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942 n.
267 (da qui in avanti I. fall.) che il giudice delegato può adottare nei confronti della persona
sottoposta alla procedura e della sua famiglia, ai sensi dall’art. 40 comma 2 d.lgs. n. 159 del
2011.
La sentenza anzidetta riguardava, in particolare, il ricorso avverso l’ordinanza con cui il
tribunale della prevenzione aveva rigettato l’istanza dell’interessato, volta a conseguire un
sussidio alimentare ed il riconoscimento del diritto di abitare (senza l’obbligo di corresponsione
di alcuna indennità di occupazione) l’immobile sottoposto a sequestro nell’ambito del
procedimento di prevenzione a suo carico e già adibito ad abitazione del suo nucleo familiare.
La fattispecie ora in esame si riferisce, invece, all’indicazione fornita dal giudice delegato
all’amministratore giudiziario di «procedere al licenziamento di tutti i soggetti con le mansioni
di lavoratore e/o soci ritenute persone di estrema fiducia del proposto o parenti dello stesso».
Essa esula evidentemente dall’ipotesi di cui all’art. 40, comma 2, e deve, piuttosto, essere
inquadrata in quella prevista dal comma 1 del citato art. 40, vale a dire nelle «direttive
generali della gestione dei beni sequestrati» che il giudice delegato impartisce «anche tenuto
conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima ai
sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera a)».
5. Avverso tali direttrici non è prevista alcuna forma di gravame.
5.1. Da una attenta analisi dei dati normativi di riferimento si ricava, invero, che soggetti ad
impugnazione sono soltanto i provvedimenti del tribunale che dispongono la confisca dei beni
sequestrati, l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di
confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la
restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o
l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia (art. 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011).
Sono, invece, inoppugnabili i provvedimenti del giudice delegato alla procedura, mancando
una espressa disposizione che preveda mezzi di impugnazione e non essendo applicabile in via

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deve essere censurata.

analogica, per il principio di tassatività di cui all’art. 568, cod. proc. pen., il gravame previsto
nella materia fallimentare, non richiamata quanto ai mezzi di impugnazione.
Tuttavia, nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato negli ultimi anni un indirizzo
per cui, avverso i provvedimenti del giudice delegato sulle istanze del proposto volte a
conseguire un sussidio alimentare ed ad ottenere il riconoscimento del diritto di abitare
l’immobile sottoposto a sequestro, è consentita, nei casi da ultimo indicati, l’opposizione allo
stesso giudice che ha emesso il provvedimento nelle forme dell’incidente di esecuzione.

prevede la possibilità di reclamo per i provvedimenti emessi dall’omologo organo – della
procedura fallimentare e tenuto conto del principio generale per il quale contro provvedimenti
sfavorevoli non altrimenti impugnabili è ammesso l’uso, nei limiti suoi propri, dell’incidente di
esecuzione (Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, Troia, Rv. 262428; Sez. 5,
n. 11426 del 23/11/2015, dep. 2016, Chirco, Rv. 266156).
Benché il tenore del principio enunciato negli arresti in parola (per come reso noto
attraverso la massima pubblicata al CED), si presti ad interpretazioni esegetiche di più ampio
respiro, in realtà la ragione a sostegno della tesi favorevole all’impugnazione rende evidente
che questa si riferisce, non a tutte le decisioni assunte dal giudice delegato o
dall’amministratore giudiziario nel procedimento di prevenzione in merito alla gestione dei beni
sequestrati, ma soltanto a quelle relative ai provvedimenti indicati nell’art. 47 I. fall..
Invero (è opportuno ribadirlo) soltanto rispetto a questi ultimi si pone un problema di
ingiustificata disparità di trattamento con gli omologhi provvedimenti assunti in sede
concorsuale.
Senza, dunque, porsi in contrasto con i predetti arresti di questa Corte, si vuole adesso
affermare che i provvedimenti adottati dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione,
ai sensi dell’art. 40, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 (direttive generali della gestione dei beni
sequestrati impartite dal giudice delegato), non sono autonomamente impugnabili, in
considerazione del principio di tassatività di cui all’art. 568 cod. proc. pen. e avverso gli stessi
non è neanche consentita (a differenza dei provvedimenti previsti dal comma secondo del
citato art. 40) l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione.

5.2. Il principio enunciato sembra trovare un certo riscontro nella novella introdotta dalla I.
17 ottobre 2017, n. 161 che, all’art. 14, comma 1, lett. a, ha sostituito dell’art. 40, cit., gli
originari commi 1, 2, 3 e 4 con i commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4.
Nel quadro di tale riforma (che non può trovare applicazione nel caso di specie in forza del
principio tempus regit actum che governa la successione di leggi processuali) a conferma del
principio generale oggi affermato dell’inoppugnabilità dei provvedimenti relativi alla gestione
dei beni sequestrati, l’unica riconosciuta ipotesi di gravame riguarda gli atti dell’amministratore
giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, avverso i quali «il
pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine
perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice

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Ciò per evitare disparità di trattamento con la disciplina dettata dalla legge fallimentare che

delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell’articolo 127 del codice di
procedura penale» (art. 40, comma 4).
5.3. In definitiva, tenuto conto anche della recente novella, in tema di impugnabilità degli
atti di gestione dei beni sequestrati devono distinguersi:
– te direttive impartite dal giudice delegato all’amministratore giudiziario ai sensi dell’art.
40, comma 1, da ritenersi inoppugnabili;
– i provvedimenti indicati nell’articolo 47, primo comma, I. fall., assunti dal giudice delegato,

collegiale nelle forme dell’incidente di esecuzione;
– gli atti dell’amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del
giudice delegato: impugnabili attraverso reclamo al giudice delegato.
6.

La ritenuta inammissibilità, nel caso di specie, dell’incidente di esecuzione promosso

dall’interessato, benché esclusa dal Tribunale e non dedotta nel presente giudizio, deve essere
ugualmente rilevata ostando, essa, alla ammissibilità dell’odierno ricorso.
6.1. Questa Corte ha, più volte, affermato che la inammissibilità dell’impugnazione non
rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano
state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale,
atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere
rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 2,
n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359, in una fattispecie nella quale
l’inammissibilità dell’appello era dovuta a tardiva presentazione dei motivi; Sez. 4,
n. 16399 del 3/10/1990, Rv. 185996 richiamata nella sentenza che precede).
7. Il rilevato profilo di inammissibilità del ricorso non consente di entrare nel merito delle
doglianze in questo dedotte e impone,

ex se, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza

impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
ctenhal
Così deciso il 25~ 2018.

ai sensi dell’art. 40, comma 2: impugnabili con atto di opposizione al tribunale in composizione

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