Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19460 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19460 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAJTANI ALDO N. IL 06/06/1982
avverso la sentenza n. 36/2013 GIP TRIBUNALE di MANTOVA, del
03/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. KT–:-1
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3.7.2013, il Tribunale di Mantova – Sezione GIP/GUP ha
applicato a Aldo GAJTANI la pena concordata per il reato di cui all’articolo 73,
comma lbis, d.P.R. 309\90 per l’illecita detenzione di kg 1,393 di marijuana (in
Mantova il 9 gennaio 2013).

2. Con un unico motivo di ricorso deduce che il giudice si sarebbe limitato a
motivare circa la sussistenza del reato basandosi esclusivamente sul dato
quantitativo per escludere la destinazione dello stupefacente ad uso
esclusivamente personale, senza considerare, altresì, la sussistenza dei
presupposti per l’applicabilità dell’articolo 129 cod. proc. pen.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso, è stato assegnato, dopo l’esame preliminare, a questa Settima
Sezione ai sensi dell’art. 610, comma 1 cod. proc. pen. rilevando, quale causa di
inammissibilità, la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e, all’udienza del
14.2.2014, veniva restituito alla Terza Sezione in attesa di decisione della Corte
Costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Va preliminarmente osservato come occorra tenere conto della sentenza
n. 32 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 272, determinando la applicabilità dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel
testo anteriore alle modifiche apportate dalle norme dichiarate incostituzionali, il
quale stabilisce, per le sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV dell’art. 14,
la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa da 5.146 a 77.468 euro.
Alla luce della richiamata decisione del giudice delle leggi deve dunque
rilevarsi che, attualmente, per la detenzione di stupefacente del tipo di quello
trovato in possesso dell’imputato è atIlkerrruerte prevista una pena inferiore a
quella applicabile all’epoca dei fatti, in quanto, per effetto delle disposizioni
dichiarate incostituzionali era stabilita, per qualsiasi tipologia di sostanza

1

Avverso tale decisione il predetto propone ricorso per cassazione.

stupefacente, la pena detentiva da sei a vent’anni, oltre la pena pecuniaria da
26.000 a 260.000.

5. La pena applicata nella fattispecie dal giudice del merito appare dunque
illegale, in ragione della citata declaratoria di incostituzionalità, in quanto il
calcolo è stato effettuato partendo da una pena base di anni 6 di reclusione ed
euro 27.000,00 di multa, pervenendo poi, applicata la riduzione per il rito

6. L’illegalità della pena comporta l’esclusione della validità dell’accordo
siglato fra le parti del processo e ratificato dal giudice al quale necessariamente
consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con trasmissione
degli atti per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione
degli atti al Tribunale di Mantova.
Così deciso in data 8.4.2014

prescelto, alla pena finale di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

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