Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1946 del 24/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1946 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUZZI MASSIMO N. IL 16/03/1954
avverso la sentenza n. 18703/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 24/11/2015

OSSERVA

Il motivo di ricorso presentato da BUZZI Massimo è generico e comunque
manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
da un lato adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che
ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p. indicando specificatamente gli atti di
indagine dai quali doveva desumersi la responsabilità dell’imputato. Siffatta

applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità. L’accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’indicazione degli atti di indagine, con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.pp.. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. Sez. un. 27 marzo
1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre
1998, Messina; sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 .

P.Q.M.
Dichiara inammissibilL il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma
di 1.500,00 euro
Così deliberato in Roma il 24.11.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Prsitlente
Antonio PRE TIPINO

motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di

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