Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1946 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1946 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LABELLA FELICE N. IL 15/09/1970
avverso la sentenza n. 74/2012 TRIBUNALE di VENEZIA, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
OSSERVA
Labella Felice ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Venezia, in data 14-1-13 , per il reato di cui all’art 314 cp,
commesso in Venezia il 2-9-11.
Il ricorrente deduce erroneità della qualificazione giuridica del fatto, dovendosi
ritenere l’ipotesi del tentativo ; immotivata applicazione della contestata recidiva ;
alcuna motivazione. In data 20-11-13 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte del
procuratore speciale dell’imputato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13 .
mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza