Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19459 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19459 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALCO CARLO N. IL 08/02/1983
avverso la sentenza n. 700/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12.3.2013 ha riformato la
decisione in data 21.11.2012 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di quella città nei confronti di

Carlo FALCO, imputato di illecita

detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) e, previo

attenuante di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90, ha rideterminato la pena
originariamente inflitta.
Avverso tale pronuncia il predetto propone personalmente ricorso per
cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione lamentando che la Corte territoriale non soltanto ha negato il
riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente, ma anche
omesso di escludere la recidiva senza giustificare la esplicita richiesta difensiva
in tal senso.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Risulta dalla lettura della sentenza impugnata che il primo giudice, nel
determinare la pena, aveva riconosciuto la sussistenza dell’ipotesi attenuata di
cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309\90 e le circostanze attenuanti generiche di
cui all’art. 62-bis cod. pen., ritenendole entrambe equivalenti alla contestata
recidiva.
Nell’atto di gravame, come pure specificato in sentenza, l’imputato si era
limitato a censurare il trattamento sanzionatorio, chiedendo il riconoscimento
della prevalenza sulla contestata recidiva dell’attenuante di cui all’art. 73,
comma 5 d.P.R. 309\90, già riconosciuta, con conseguente riduzione della pena
nel minimo con aumento minimo per la continuazione.

4. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione concernente la esclusione o
meno della recidiva non era stata oggetto di gravame e non può pertanto essere

1

riconoscimento della prevalenza sulla contestata recidiva della già ritenuta


sollevata per la prima volta in questa sede di legittimità.
Quanto al giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti
generiche osserva il Collegio che la sentenza impugnata risulta errata nella
quantificazione della pena, poiché la Corte territoriale, nel rideterminarla, non ha
tenuto in nessun conto le suddette attenuanti già concesse dal primo giudice.
Il calcolo effettuato viene infatti così descritto dai giudici del gravame:
«…pena base, con l’ipotesi attenuata ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309190
prevalente sulla contestata recidiva, anni due mesi tre di reclusione ed euro

euro 7.500,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito abbreviato…»,

manca,

dunque, ogni riferimento alle attenuanti generiche.

5. Tale evenienza comporta, pertanto, l’annullamento dell’impugnata
decisione con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la
rideterminazione della pena, rispetto alla quale il giudice del rinvio dovrà altresì
tenere conto della modifica legislativa nel frattempo intervenuta ad opera
dell’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di
tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 21 febbraio 2014, n.10, il quale, come è noto, ha reso ipotesi autonoma di
reato la fattispecie circostanziale di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309\90,
sottraendola così al giudizio di comparazione fra circostanze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di
appello di Napoli.
Così deciso in data 8.4.2014

6.500,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni tre di reclusione ed

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