Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19458 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19458 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRITAN TOZAJ N. IL 28/06/1972
avverso la sentenza n. 467/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova, dichiarata la prescrizione di una contravvenzione e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 26 marzo 2013 dal locale Tribunale, appellata da DRITAN Tozaj, dichiarato responsabile del delitto di
falso in patente di guida, commesso il 26 febbraio 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato e sul trattamento sanzionatorio .
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico e riproduttivo di
doglianze in fatto motivatamente ritenute infondate dalla Corte di merito, che ha anche adeguatamente rilevato la mancanza di elementi diversi dall’incensuratezza da valutarsi ai sensi dell’art.
62 bis c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2015.

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