Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19458 del 16/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19458 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIANO ANTONIO nato il 05/01/1973 a PIEDIMONTE MATESE

avverso l’ordinanza del 29/11/2016 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Simone Perelli che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata

Data Udienza: 16/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 29.11.2016 il Tribunale di S. Maria
Capua Vetere, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del
pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della
pena riconosciuto a Fiano Antonio, con sentenza pronunciata in data 15.7.2005 e
irrevocabile in data 25.3.2011, dal Tribunale di s. Maria Capua Vetere, per non
aver Fiano Antonio ottemperato all’obbligo imposto ai sensi dell’art. 165 cod.

2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Fiano Antonio,

deducendo che l’ordinanza impugnata, del cui deposito non era stato dato avviso
al Fiano, era stata pronunciata all’esito di procedura cd.

de plano, senza la

fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 666 cod. proc.
pen..

3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio

dell’ordinanza impugnata, pronunciata in violazione della norma di cui all’art. 666
cod. proc. pen. e quindi affetta da nullità assoluta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. L’ordinanza impugnata è stata pronunciata senza la previa fissazione
dell’udienza di camera di consiglio ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.;
l’ordinanza è stata poi notificata alla parte solo in data 13.6.2017 e, quindi, il
ricorso risulta tempestivamente proposto, in data 21.6.2017.

2. La giurisprudenza ha chiarito che la procedura relativa alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena, prevista dall’art. 674 cod.
proc. pen., è disciplinata dall’art. 666 cod. proc. pen., che prevede, al comma 2,
l’ordinanza cd. de plano solo nel caso di inammissibilità della richiesta e, nel caso
di esame nel merito, la fissazione di camera di consiglio.
La violazione della menzionata normativa processuale è sanzionata con la
nullità degli atti processuali compiuti ( nella specie, l’ordinanza del giudice
dell’esecuzione), ai sensi dell’art. 178, comma 1 lett. c, cod. proc. pen., essendo
relativa alla partecipazione del condannato e del suo difensore al procedimento,
ed è a regime cd. assoluto, ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

2

pen.

( Sez. 1, 6.5.2008, Di Dia, Rv. 239994; Sez. 1, 27.10.2009, Tozzi, Rv. 245574;
Sez. 8.11.2013, Anzaloni, Rv. 257477; Sez. Un. 24.11.2016, Amato, Rv.
269027).

3. Va dunque pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore
corso in ordine alla richiesta del pubblico ministero.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.

Così deciso il 16.1.2018.

P.Q.M.

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