Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19458 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19458 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABBATI FRANCO N. IL 11/11/1954
avverso la sentenza n. 1048/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 08/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 0-t.
che ha concluso per k
cip9—U

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

5,

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell’8.10.2013 ha
confermato la decisione con la quale, in data14.12.2009, il Tribunale di Cosenza
aveva riconosciuto Franco ABATI responsabile del reato di cui all’art.

10-ter

d.lgs. 74\2000, per omesso versamento, nei termini di legge, dell’IVA dovuta, in

«Automeccanica Cosentina s.p.a.» e «ITAS s.r.I.», delle quali era legale
rappresentante, per importi pari, rispettivamente, ad euro 700.400,00 e
370.609,00 (fatti commessi in Cosenza il 27.12.2006).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia, Avv. Stefano M. BORTONE.

2.

Con un primo motivo di ricorso deduce l’inosservanza di norme

processuali stabilite a pena di nullità ed il vizio di motivazione, lamentando che la
Corte territoriale, respingendo una richiesta di differimento dell’udienza per
impedimento dell’unico difensore di fiducia, dovuto a concomitante impegno
professionale, avrebbe a questi precluso la possibilità di partecipare al giudizio,
ledendo il diritto di difesa dell’imputato.
Aggiunge che la Corte del merito avrebbe escluso la tempestività della
comunicazione, nonostante questa fosse stata depositata cinque giorni prima la
data dell’udienza e, comunque, il giorno immediatamente successivo a quello in
cui era stata rilasciata l’attestazione relativa alla pendenza degli altri
procedimenti che il difensore avrebbe dovuto trattare e che, altrettanto
illegittimamente, i giudici del gravame avrebbero ritenuto rilevante la mancata
indicazione dell’impossibilità di nominare un sostituto processuale, non imposta
dalla legge e rispetto alla quale l’istanza presentata faceva, invece, riferimento.

3. Con un secondo motivo di ricorso rileva il vizio di motivazione in relazione
all’accertamento della qualifica di legale rappresentante delle società in capo
all’imputato al momento della consumazione del reato, in quanto, avendo la
Corte richiamato le sole dichiarazioni di un teste che aveva effettuato tale
verifica soltanto all’esito dell’accertamento fiscale, avrebbe omesso di motivare
sul punto, attribuendo peraltro all’imputato l’onere di provare il contrario.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

1

base alla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2005, dalle società

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente
infondati.
Deve in primo luogo ricordarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso,
come l’articolo 420-ter, comma quinto cod. proc. pen. stabilisca che il giudice
provvede al rinvio, a norma del primo comma, nel caso in cui l’assenza del

impedimento, purché prontamente comunicato.
La disposizione attribuisce pertanto al giudice una valutazione discrezionale
che, in quanto tale, deve essere sorretta da congrua e puntuale motivazione e
deve riguardare la comparazione dei diversi impegni, in modo da contemperare
le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione (cfr. SS.UU. n.29529, 17 luglio
2009).
La richiesta di rinvio deve, inoltre, essere corredata dalla indicazione degli
elementi giustificativi della assoluta impossibilità a comparire, quali
l’evidenziazione delle ragioni che rendono indispensabile l’espletamento delle
funzioni difensive nell’altro procedimento e la impossibilità di avvalersi di un
sostituto a sensi dell’art. 102 cod. proc. pen..(Sez. VI n.11164, 22 marzo 2012;
Sez. V n.43062, 21 novembre 2007; Sez. VI n.48530, 18 dicembre 2003) e deve
essere tempestiva, quindi sottoposta alla cognizione del giudice con congruo
anticipo e, cioè, in prossimità della conoscenza, da parte del difensore, della
contemporaneità degli impegni (Sez. Il n.20693, 1 giugno 2010; Sez. I n.6234, 27
maggio 1994).
Quanto alla mancata nomina di un sostituto, si è poi precisato che è onere
del difensore fornire adeguata giustificazione di tale evenienza (Sez. III n.26408,
18 giugno 2013; Sez. V n. 44299, 27 novembre 2008), che può riguardare la
difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l’esplicita richiesta
dell’assistito, l’assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l’indisponibilità
di colleghi esperti nella medesima materia, ecc. (Sez. V n. 41148, 22 novembre
2010).
Sull’immediatezza della comunicazione, inoltre, si è chiarito che la natura di
condizione imprescindibile della «pronta comunicazione» dell’impedimento si
desume inequivocabilmente dall’uso del termine «purché» nel comma 5 dell’art.
420-ter cod. proc. pen. e che la tempestività della comunicazione
dell’impedimento dovuto a precedenti impegni professionali rileva solo se la
richiesta di differimento sia stata formulata in un momento immediatamente
prossimo alla data di ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza di cui è

2

difensore sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo

chiesto il rinvio (Sez. VI n.17595, 17 aprile 2013. V. anche Sez. VI n. 49759, 20
dicembre 2012; Sez. Il n. 20693, 1 giugno 2010; Sez. VI n. 16054, 16 aprile
2009). Inoltre, si è ulteriormente specificato che la formulazione della norma in
esame intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che
sopravvengono all’atto di nomina ed all’accettazione del mandato difensivo e non
anche a quelli preesistenti al conferimento dell’incarico (Sez. V n.174, 5 gennaio
2006. Conf. Sez. Il n. 25754, 25 giugno 2008).

I principi dianzi ricordati sono pienamente condivisi dal Collegio,

dovendosi conseguentemente ribadire il principio secondo cui il difensore, il
quale presenta istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento
per concomitante impegno professionale, ha l’onere di motivare in
ordine alla impossibilità di nominare un sostituto e non può ritenersi
legittimo l’impedimento conosciuto e preesistente all’accettazione della
nomina.

6. Date tali premesse, deve rilevarsi come, nella fattispecie in esame, risulti
dall’attestazione della cancelleria della Corte di appello che il difensore ha
depositato la sua richiesta in data 7 ottobre 2013, quindi il giorno
immediatamente precedente a quello dell’udienza della quale chiedeva il
differimento (8.10.2013).
Si rileva inoltre dal contenuto della certificazione allegata, che i diversi
procedimenti nel quale lo stesso difensore era impegnato già pendevano da
tempo innanzi al Giudice di pace di Cosenza e di Spezzano, tanto che lo stesso
difensore faceva rilevare, nell’istanza presentata, che due erano in fase di
discussione e per altri due si doveva procedere all’assunzione di testimoni.
La Corte territoriale ha dunque del tutto correttamente ritenuto non
tempestiva la presentazione dell’istanza.
Altrettanto correttamente i giudici dell’appello hanno ritenuto non motivata
la dedotta impossibilità di nominare sostituti processuali, contenendo l’istanza la
sola affermazione di non potervi provvedere ed un altrettanto apodittico richiamo
alla «delicatezza dei procedimenti» che non consentivano alcuna possibilità di
adeguato apprezzamento da parte dei giudici destinatari della richiesta.

7. Anche il secondo motivo di ricorso risulta palesemente infondato.
Il dedotto vizio di motivazione è infatti del tutto insussistente, avendo la
Corte territoriale compiutamente argomentato in ordine al collegamento delle
società indicate nell’imputazione alla persona dell’imputato.
Rilevano infatti i giudici del gravame che, nel giudizio di primo grado, si era

3

5.

accertato in fatto, attraverso le dichiarazioni testimoniali del funzionario
dell’Agenzia delle Entrate che aveva proceduto alla verifica fiscale, che l’omesso
versamento trovava riscontro negli stessi atti presentati dal contribuente nel
«Modello Unico» e che l’imputato, sollecitato dalla stessa Agenzia delle Entrate a
fornire chiarimenti, non aveva mai risposto.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte territoriale ha evidenziato, a fronte
della specifica censura formulata nell’atto di appello in punto di mancanza di
correlazione tra la persona dell’imputato e le società dallo stesso rappresentate

dichiarazioni del teste escusso, il quale aveva proceduto all’accertamento e che
nessun elemento di segno contrario era stato addotto dall’appellante.

8.

Si tratta di argomentazioni del tutto coerenti e logiche che non

impongono, diversamente da quanto ipotizzato in ricorso, una sostanziale
inversione dell’onere probatorio, avendo la Corte territoriale semplicemente
indicato gli elementi in base ai quali riteneva infondata la censura ed
osservando, per completezza, come sarebbe stato del tutto agevole per
l’imputato documentare quanto asserito.
È una considerazione del tutto logica, atteso che la diversa rappresentanza
legale delle due società in un determinato periodo avrebbe potuto essere
inequivocabilmente attestata mediante prova documentale qualora la difesa
avesse ritenuto di dimostrare che, diversamente da quanto verificato sulla base
della documentazione nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate e riferito dal
testimone escusso, alla data di commissione dei reati le due società non erano
rappresentate dall’imputato.

9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

4

al momento dell’accertamento, che tale dato fattuale risultava provato dalle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in data 8.4.2014

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