Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19457 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19457 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IANNI’ FRANCESCO N. IL 22/08/1969
avverso la sentenza n. 4384/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 19 luglio 2012 dal locale Tribunale, appellata da IANNÌ Francesco, dichiarato responsabile del
delitto di furto aggravato, commesso il 28 ottobre 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla individuazione
del prevenuto fatta in base a ricognizione fotografica, essendo stata rigettata l’istanza di procedere a ricognizione formale.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico sulla individuazione della
persona, avendo la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come all’imputato si fosse arrivato attraverso l’indicazione di dati che hanno ristretto la ricerca a persona abbastanza chiaramente
individuata, prima della ricognizione fotografica.
Quanto alla richiesta di rinnovazione di dibattimento, osserva il Collegio che il motivo di doglianza è generico perché non chiarisce in che termini l’integrazione potesse esser decisiva.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 arzo 2015.

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