Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19457 del 16/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19457 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIGNORETTO ALESSIO nato il 14/02/1992 a TRIESTE

avverso l’ordinanza del 12/05/2017 del TRIBUNALE di TRIESTE
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Pietro Molino che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 16/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 12.5.2017 il Tribunale di Trieste,
quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico
ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena
riconosciuto a Signoretto Alessio, con sentenza pronunciata in data 13.7.2012 e
irrevocabile in data 15.12.2012, dal Tribunale di Trieste, per aver Signoretto
Alessio già usufruito due volte del beneficio, ancor prima della sentenza sopra

Il giudice dell’esecuzione ha aggiunto che la sentenza, che aveva
concesso per la seconda volta il beneficio, era divenuta irrevocabile solo in data
8.5.2012 e quindi non poteva essere conosciuta dal Tribunale di Trieste, al
momento della sentenza pronunciata in data 13.7.2012.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Signoretto Alessio,
deducendo che la ragione ostativa alla concedibilità del beneficio era esistente
già al momento della sentenza pronunciata in data 13.7.2012, e conoscibile dal
Tribunale mediante il ricorso ai mezzi informatici e telematici a disposizione dello
stesso.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, sul rilievo che,
dato atto che il ricorrente non deduce che l’ordinanza impugnata abbia omesso
di verificare i dati conoscibili dal giudice della cognizione mediante l’esame del
relativo fascicolo processuale, la revoca del beneficio non sarebbe preclusa dalla
astratta conoscibilità, per il giudice della cognizione che l’aveva applicato, della
ragione ostativa alla concessione del beneficio mediante accesso al terminale del
casellario giudiziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

1. L’ordinanza impugnata ha provveduto alla revoca della sospensione
condizionale della pena, sul rilievo che, al momento del riconoscimento del
beneficio da parte del giudice della cognizione, l’imputato avesse già usufruito, in
due occasioni, del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso non contesta la circostanza, risultante

per tabulas,

della

precedente concessione, con due sentenze di condanna, del beneficio, causa
ostativa, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., alla concessione del

2

indicata.

beneficio, ma sostiene che la revoca del beneficio, ai sensi dell’art. 168 cod.
pen., poteva essere disposta solo nel caso in cui il giudice, che aveva concesso,
illegittimamente, la sospensione condizionale della pena, non avesse potuto
conoscere la sussistenza della causa ostativa, dovendosi ritenere, in caso
contrario, preclusa la revoca dal giudicato, in ordine al punto relativo alla
assenza di cause ostative al beneficio.
Il motivo di impugnazione fa esplicito riferimento al principio di diritto.

2.

Il rilievo critico espresso dal Procuratore generale valorizza la

circostanza che l’ordinanza impugnata ha espressamente affermato che il giudice
della cognizione era incorso in errore inevitabile, non risultando, all’epoca della
sentenza che aveva illegittimamente concesso, per la terza volta, il beneficio, la
sussistenza della causa ostativa dal certificato penale acquisito agli atti del
fascicolo processuale.

3. Il ricorso non deduce un travisamento dei dati processuali da parte del
giudice dell’esecuzione, bensì violazione di legge per non aver interpretato la
norma penale nel senso che si deve ritenere formato il giudicato, sul punto
relativo alla assenza di cause ostative al beneficio, nel caso in cui l’esistenza
della causa ostativa fosse conoscibile dal giudice, che aveva concesso
illegittimamente il beneficio, non solo mediante esame degli atti processuali, ma
anche con ulteriore indagine istruttoria.

4.

Il tema, che concerne la interpretazione della nozione di ” non

conoscibilità ” della causa ostativa da parte del giudice della cognizione, è stato
esaminato nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite.
In particolare, la sentenza Longo ha precisato che, in relazione allo
specifico punto della decisione relativo alla concessione dei benefici, opera la
preclusione del giudicato in senso “debole” e quindi con riferimento alle questioni
dedotte e decise, ma non anche a quelle deducibili.
Ne consegue che se nel giudizio di cognizione non è emersa, né dalla
documentazione acquisita né dalle deduzioni delle parti, la sussistenza di una
causa ostativa al beneficio, la relativa questione non è stata, nemmeno
implicitamente, dedotta, e, quindi, in relazione ad essa non si forma il giudicato
sostanziale, ma solo quello processuale, superabile in sede esecutiva.

5. Va quindi ribadito il principio di diritto, già affermato dalla sentenza
Longo, secondo cui ” Al giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del

3

affermato dalla sentenzà45.9.2015, Longo, n. 37345 delle Sezioni Unite.

pubblico ministero di revoca, ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena,
compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi
risultassero documentalmente al giudice della cognizione all’atto della
concessione dei benefici”.

6. Nel caso in esame, l’ordinanza ha dato atto di aver compiuto tale
verifica, con esito negativo, e quindi è stato effettuato il dovuto accertamento in

Va quindi pronunciato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 16.1.2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

M icJ ele B . rithi

Angela Tardio

Vai

fatto, rispetto al quale il ricorso non ha proposto alcuna specifica censura.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA