Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19456 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19456 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIMEO FRANCESCO N. IL 25/02/1983
avverso la sentenza n. 4349/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Dimeo Francesco ricorre avverso la sentenza 14.3.14 della Corte di appello di Torino con la quale,
in parziale riforma di quella in data 29.3.13 del locale tribunale, esclusa la contestata recidiva e
ritenuta la prevalenza delle concesse attenuanti generiche, è stata ridotta la pena per il reato di furto
aggravato a mesi quattro di reclusione ed € 110,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., con riferimento alla

come pure circa la mancata concessione dell’attenuante di cui all’ art.62 n.4 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché involgente questioni
dedotte per la prima volta in sede di legittimità, in violazione pertanto del disposto di cui all’ultima
parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p.
Con l’atto di appello, infatti, l’imputato si era doluto dell’affermazione di responsabilità (motivo
successivamente rinunciato), insistendo per la riduzione della pena, previa concessione delle
attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, motivo quest’ultimo —per quanto sopra
evidenziato — accolto dalla Corte piemontese.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015
IL CONSIGLIERE estensore

IL PRESIDENTE_ k
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ritenuta aggravante ex art.625 n.2 c.p., in ordine alla quale non vi era stata motivazione alcuna,

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