Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19455 del 20/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19455 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCCHESI MICHELA N. IL 23/01/1987
avverso la sentenza n. 4862/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Lucchesi Michela ricorre avverso la sentenza 19.3.14 della Corte di appello di Torino con la quale,
in parziale riforma di quella in data 9.4.13 del Tribunale di Vercelli, è stata ridotta la pena, per il
reato di cui all’art.624-bis c.p. (capo A), ad anni uno e mesi sei di reclusione.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere i giudici di appello considerato le

dalla p.o. e dalla di lui moglie in sede di indagini preliminari, senza però considerare
l’inattendibilità di tali risultanze perché gli album fotografici risultavano formati da persone molto
dissimili dall’imputata ed uno di essi non era stato inserito nel fascicolo per il dibattimento sì che al
giudice era stato precluso il controllo sulla attendibilità della ricognizione fotografica.
Né le garanzie di attendibilità — prosegue la ricorrente —potevano ritenersi soddisfatte dalla
reiterazione dibattimentale della ricognizione dovendo ritenersi imprescindibile — si sostiene con il
secondo motivo — procedere alla ricognizione persona disciplinata dall’art.213 c.p.p., prova decisiva
chiesta dalla difesa nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado e reiterata in appello ex
art.603 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato.
Con motivazione del tutto congrua, infatti, i giudici territoriali hanno ritenuto provata, al di là di
ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell’imputata per il furto ascrittole, sulla base delle
inequivoche risultanze delle individuazioni fotografiche eseguite dai testi Bocca e Principe (previa
descrizione delle caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona vista fuggire dallo
stabile dopo aver perpetrato il furto) e reiterate nel corso dell’esame dibattimentale.
Legittimamente l’individuazione fotografica, effettuata dal teste anche nel corso del giudizio, è stata
ritenuta prova atipica in grado di assicurare l’accertamento dei fatti ai sensi dell’art.189 c.p.p. (v.
Cass., sez. V, 6 aprile 2011, n.19638), tanto da non rendere necessario ricorrere alle forme di cui

puntuali doglianze di cui all’atto di gravame, richiamando le c.d. ricognizioni fotografiche effettuate

all’art.213 c.p.p. proprio per la certezza assoluta che nella specie l’individuazione aveva fornito in
termini di attribuzione di responsabilità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA