Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19454 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19454 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HRUSTIC ALMA N. IL 19/06/1981
avverso la sentenza n. 5802/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma con la sentenza impugnata ha confermato
la sentenza di primo grado con la quale Hrustic Alma era stata condannata per il
delitto di furto aggravato.

mezzo del proprio procuratore, lamentando una motivazione illogica circa
l’affermazione della penale responsabilità .
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2.

In grado di appello l’odierna ricorrente aveva fatto questione soltanto

in merito alla quantificazione della pena per cui non può ora dolersi in merito
all’affermazione della penale responsabilità né in merito all’erronea qualificazione
dell’ascritto furto.
3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, infine, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 marzo 2015.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a

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