Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19454 del 12/01/2018
Penale Ord. Sez. 1 Num. 19454 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO
ok. bci%/A-CAsul ricorso proposto da:
ADAM MOHAMMED nato il 01/01/1992
avverso l’ordinanza del 13/10/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
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Data Udienza: 12/01/2018
IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti del procedimento n. 25373/2017 R.G. ricorsi (ricorrente Adam Mohammed).
Rilevato che per mero errore materiale sia nel ruolo generale che nella intestazione della
sentenza (nonchè in parte motiva) emessa all’udienza del 13 ottobre 2017 il
provvedimento impugnato viene indicato come emesso dal Giudice dell’Udienza
ritenuto che occorre, pertanto, procedere de plano alla correzione dell’errore, come da
dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nelle annotazioni sul Registro
Generale ricorsi, nonchè nella intestazione e nella motivazione della sentenza relativa al
ricorso n.25373/2017 deciso all’udienza del 13/10/2017, nel senso che laddove è scritto ”
di Brescia” deve leggersi “di Catania”.
Manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale.
Cosi deciso il 12 gennaio 2018
Preliminare di Brescia in luogo del Giudice dell’Udienza Preliminare di Catania;