Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19452 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19452 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1) Crapa Nicola
2) Crapa Michele

nato il 14.12.1967
nato il 28.03.1972

avverso la sentenza del 4.10.2012
del Tribunale di Enna
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Fulvio Baldi, che ha
chiesto l’annullamento, senza rinvio, limitatamente alla
concessione del beneficio della sospensione condizionale,
con eliminazione della stessa. Rigetto nel resto del ricorso

1

Data Udienza: 27/03/2014

1. Con sentenza del 4.10.2012 il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, condannava
Capra Nicola e Capra Michele, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di euro 1.734,00 di ammenda per il reato di cui
agli artt.110 c.p., 212 co.7 in relazione all’art.256 co.1 D.L.vo 152/2006, per avere, agendo in
concorso tra loro, nella qualità di ammini Mori della “Nova srl”, effettuato n.65 trasporti di
rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dcfèmo1Tzioni e costruzioni, in mancanza della prescritta
iscrizione all’Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale Sicilia.
Rilevava il Tribunale che, a seguito di un controllo di polizia presso l’impianto di messa in
riserva di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Aidone, venivano acquisiti 65 formulari
di trasporti di rifiuti intestati alla società Nova srl, della quale erano amministratori gli imputati,
da cui emergeva che erano stati effettuati trasporti di rifiuti speciali non pericolosi senza
l’iscrizione nell’albo dei gestori ambientali.
Tanto premesso, assumeva il Tribunale che, risultando pacificamente l’effettuazione di
trasporti di rifiuti speciali senza alcuna autorizzazione, era configurabile il reato contestato,
non richiedendosi lo svolgimento di attività professionale e prescindendosi dalla continuità o
occasionalità dell’attività.
Il reato contravvenzionale era ascrivibile ad entrambi gli imputati, quali amministratori della
società, e, tenuto conto della occasionalità della condotta, andava irrogata la pena pecuniaria,
che poteva essere sospesa alle condizioni di legge.
2. Ricorrono per cassazione, con separati ricorsi, Crapa Nicola e Crapa Michele, a mezzo del
difensore, denunciando, con il primo motivo, la inosservanza ed erronea applicazione degli
artt.212 e 256 D.L.vo 152/2006.
Dopo un richiamo della normativa, si assume che per le imprese che effettuano operazioni di
trasporto occasionale, come nel caso di specie (avendolo riconosciuto lo stesso Tribunale), non
vi è alcun obbligo di iscrizione nell’albo.
Con il secondo motivo denunciano la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Una volta accertata la occasionalità dei trasporti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere
insussistente il reato contestato.
dell’art.42 c.p. e la carenza,
denunciano l’erronea applicazione
Con il terzo motivo
contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato, essendo stato, tra l’altro, il trasporto dei rifiuti effettuato con mezzi non
di proprietà della Ditta Nova (ma della ditta individuale Crapa Nicola) ed avendo la Ditta Nova
conferito i materiali risultanti dalle lavorazioni presso la Ditta per il recupero rifiuti non
pericolosi intestata a Gangi Vincenzo, regolarmente iscritta, compilando la modulistica
necessaria.
Denunciano, infine, l’inosservanza ed erronea applicazione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, in mancanza di richiesta espressa in sede di conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi tre motivi dei ricorsi sono infondati.
2. L’ art.256 coi D.L.vo 152/2006, sanziona “chiunque effettua attività di raccolta, trasporto,
recupero smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt.208,209, 210, 211, 212, 214, 215 e
216”
Il dato normativo fa quindi riferimento a “chiunque”, per cui l’interpretazione prospettata dai
ricorrenti non trova conforto né nella lettera né nella ratio della norma.
La giurisprudenza di questa Corte ha, invero, costantemente affermato che “La condotta di
raccolta, trasporto, recupero, commercio o smaltimento dei rifiuti senza la prescritta
autorizzazione o comunicazione, sanzionate dall’art.51 comma primo D.L.vo n.22 del 1997 (ora
art.256 comma primo del D.L.vo 152/2006, configura un’ipotesi di reato comune, potendo le
stesse essere commesse anche da persona che non eserciti l’attività di gestione o di trasporto
rifiuti” (dr. Cass.pen. sez. 3 n.7462 del 15.1.2008).

2

RITENUTO IN FATTO

Il reato in questione è, quindi, configurabile anche quando l’attività illecita sia svolta in
maniera non professionale o in forma non imprenditoriale (Cass. Sez. 3 n.24431 del
25.5.2011; conf. Cass.pen.sez. 3 n.21925 del 14.5.2002).

3. Va accolto, invece, il quarto motivo di ricorso.
3.1.E’ pacifico che “sussiste l’interesse ad impugnare la decisione con la quale sia stata
concessa d’ufficio la sospensione condizionale della pena pecuniaria, qualora siano indicate le
ragioni per cui tale statuizione sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica
del condannato e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più
vantaggiosa, condizione che, tuttavia, non ricorre nel caso in cui l’interesse all’impugnazione
sia individuato nella mera circostanza che la detta sospensione afferisca ad una sanzione
pecuniaria” (cfr.Cass.pen.sez.5 n.41557 del 29.11.2006).
I ricorrenti hanno dedotto che la concessione del beneficio della sospensione, disposta dal
Tribunale, si risolve in una lesione specifica della loro sfera giuridica (“possibilità di
eliminazione della iscrizione dal casellario, qualora non soggetta al beneficio di cui all’art.163
c. p.”).
3.2. Non c’è dubbio che per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o
dell’ammenda (come è, nel caso di specie, l’art.256 co.1 D.L.vo 152/2006) sia prevista
l’obbligatoria iscrizione nel casellario giudiziale.: l’art.3 DPR 14.11.2002 prevede, infatti,
l’iscrizione di tutti i provvedimenti giudiziari di condanna definitivi, salvo quelli concernenti
contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa o l’oblazione
limitatamente alle ipotesi di cui all’art.162 c.p. e sempre che non sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena. E le contravvenzioni per le quali è consentita l’oblazione a
norma dell’art.162 c.p. sono solo quelle punite con la pena dell’ammenda.
Le contravvenzioni, punite con pena alternativa ed oblabili ai sensi dell’art.162 bis c.p., vanno,
quindi, argomentando “e. contrario” e per esclusione, indubitalmente iscritte nel casellario a
prescindere dal fatto che sia stata o meno concessa la sospensione della pena.
La concessione del beneficio della sospensione in relazione a dette contravvenzioni costituisce,
comunque, una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato (cfr.
Cass.pen. Sez. 1 n.13000 del 18.2.2009).
L’art.5 comma 2 lett.d) DPR cit. prevede, invero, che sono eliminate le iscrizioni relative ai
provvedimenti giudiziari di condanna per le contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena
dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt.163 e 175 del
codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro
modo estinta.
3.2.1. I ricorrenti, pur avendo riportato condanna alla sola pena dell’ammenda, non
potrebbero, quindi, beneficiare della cancellazione della iscrizione, stante l’avvenuta
concessione della sospensione.
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto senza necessità di rinvio,
potendosi in questa sede provvedere ex art.620 lett.1) c.p.p. alla eliminazione del beneficio
della sospensione condizionale della pena.
P. Q. M.

3

2.1. Il Tribunale ha accertato che i trasporti di rifiuti non pericolosi di cui alla contestazione
(in numero di 65) erano stati effettuati dalla ditta Nova, di cui gli imputati erano
rappresentanti legali, senza la prescritta autorizzazione o iscrizione, per cui correttamente ha
ritenuto configurabile l’elemento oggettivo del reato contestato, essendo irrilevante che la
ditta medesima non svolgesse quella attività a titolo professionale o imprenditoriale.
Quanto all’elemento soggettivo ha altrettanto correttamente ritenuto che, trattandosi di
contravvenzione punita anche a titolo di colpa, della stessa non potessero che rispondere i
rappresentanti legali della società, essendo irrilevanti i rilievi difensivi (riproposti anche con il
terzo motivo di ricorso).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al concesso beneficio della
sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma il 27.3.2014

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