Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19452 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19452 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OUADFEL YASSIN N. IL 03/04/1975
avverso la sentenza n. 14894/2008 CORTE APPELLO di TORNO, del
30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/03/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Ouadfel Yassin per il
reato di falso materiale in documento d’identità e patente di guida;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

eccessività della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché in merito alla
quantificazione della pena essa può essere sindacata avanti questi Giudici di
legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli
edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena,
infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio
analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da
parte del Giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato,
anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli,
accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di
ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato
sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133
cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello; quanto
al mancato riconoscimento delle circostanze generiche deve osservarsi come
l’impugnata sentenza ne abbia logicamente e congruamente motivato il diniego;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2015.

l’imputato, personalmente, denunciando una motivazione illogica in merito alla

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