Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19451 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19451 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLE CESE PAOLO N. IL 18/07/1963
avverso la sentenza n. 3143/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 20/03/2015
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha
parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure che
aveva condannato Delle Cese Paolo per il reato di tentato furto pluriaggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
in merito alla eccessività della pena e alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché in merito alla
quantificazione della pena essa può essere sindacata avanti questi Giudici di
legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli
edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena,
infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio
analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da
parte del Giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato,
anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli,
accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di
ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato
sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133
cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello; quanto
al mancato riconoscimento delle circostanze generiche deve osservarsi come
l’impugnata sentenza ne abbia logicamente e congruamente motivato il diniego;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2015.
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una motivazione illogica