Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19451 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19451 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

s E N T -e ,v 2A
sul ricorso proposto da:
LOREFICE GIORGIO nato il 18/08/1955 a SCIACCA

avverso l’ordinanza del 01/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
_
e –

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per rinunzia (sopravvenuta in data 13
giugno 2017).
La rinunzia al ricorso è infatti causa di inammissibilità della proposta impugnazione, ai
sensi degli artt. 589 e 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen. .

cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in
favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 300,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 300,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2018

Il Consigliere estensore
Raffaello Magi

1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell’art. 610 comma 5bis

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