Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19450 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19450 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Ding Jianwan, nato il 04/01/1987

avverso la sentenza dell’01/07/2011 del Tribunale di Catania.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procpratore Gener I , in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
A

chiedendo •

e ricorso

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 21/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Catania, con sentenza emessa 1’01/07/2011, dichiarava
Ding Jianwan colpevole del reato di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 L. 283/1962 (come
contestato in atti) e lo condannava alla pena di C 15.000,00 di ammenda; pena
sospesa.

2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex

2.1. In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non
ricorrevano gli elementi costitutivi del reato per cui vi è stata condanna.
Trattavasi di alimenti non destinati alla vendita, ma depositati in
sgabuzzini/ripostigli in attesa di essere conferiti alla discarica per essere smaltiti.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale di Catania, mediante un esame analitico, esaustivo ed
immune da errori di diritto delle risultanze processuali, ha accertato che Ding
Jianwan, quale titolare dell’attività commerciale sita in Catania nella via
Gemellaro n. 45 – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti deteneva per la vendita numerose confezioni di caramelle di latte e numerose
confezioni di latte contaminato da melanina, presenti – nella sostanze alimentari
con livelli superiori a quelli consentiti dalle tabelle ministeriali; il tutto mantenuto
in cattivo stato di conservazione perché custodite in celle frigorifere arrugginite,
non in grado di produrre temperature adeguate alla conservazione degli alimenti.
1.2. Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi,
soggettivo ed oggettivo, del reato di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 L. 283/1962,
come contestato in atti.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente
ripetitive di quanto esposto in sede di merito, già valutato esaustivamente dal
Tribunale di Catania. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto
accertato e congruamente motivato dal Tribunale di Catania (vedi sentenza
impugnata pagg. 1 – 2). Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza
eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici
della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si
2

art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie.

chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per
pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi
difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità
perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
[Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez.
U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv
210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del

3. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione maturata il 17/10/2013, epoca successiva alla sentenza
impugnata emessa 1’01/07/2011.

4. Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Ding lanwan,
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 21 Marzo 2014.

14/04/2006, rv 233381].

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