Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19449 del 21/03/2014

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19449 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A.

avverso la sentenza del 14/12/2012 della Corte di Appello di Catania.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta sanatoria.

Udito l’avv. Luigi Latino, sostituto processuale dell’avv. Carmelo Peluso,
difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 14/12/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Catania, in data 12/07/2010, appellata
da A.A., imputato del reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001
e condannato alla pena di mesi due di arresto ed C 12.000,00 di ammenda.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

2.1. In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non
ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R.
380/2001.
Trattavasi di opera precaria in ordine alla quale, ai sensi dell’art. 20 L.R.
04/2003, non era necessario il permesso di costruire.
2.2. La difesa del ricorrente presentava,

in data 07/03/2014,

documentazione inerente all’asserito rilascio di autorizzazione in sanatoria, ex
art. 37 d.P.R. 380/2001.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. I giudici di merito, mediante un esame analitico, esaustivo ed immune
da errori di diritto delle risultanze processuali, hanno accertato che Alessandro
A.A.- nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva
realizzato su un immobile preesistente al sesto piano un ampliamento di mq 50
dell’unità abitativa con struttura stabile e destinata a rimanere in modo
definitivo. Trattavasi di opere per le quali era necessario il permesso di costruire,
non rientrando detto intervento tra le opere assentibili con semplice DIA, ex art.
20 L.R. 04/2003
1.2. Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi,
soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente
ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già valutato esaustivamente
dalla Corte Territoriale. Sono, altresì infondate perché in contrasto con quanto
accertato e congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2°
grado pagg. 2 – 4). Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza
eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici
della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si
2

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per
pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi
difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità
perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
[Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez.
U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv
210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del
14/04/2006, rv 233381].

dalla difesa del ricorrente con la memoria del 06/03/2014, non costituisce valido
titolo di sanatoria, ex art. 36 d.P.R. 380/2001, sia perché manca il requisito della
doppia conformità, sia perché rilasciato alla “Global Consulting srl”, soggetto
giuridico diverso e distinto dall’attuale ricorrente, A.A.. Tratta

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peraltro, di provvedimento di evidente illegittimità.

3. La manifesta infondatezza del ricorso preclu e la possibilità di rilevare e
2

dichiarare la prescrizione del reato, maturata il 21 –

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2013,T6 oca successiva

alla sentenza impugnata emessa il 14/12/2012.

4.Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da A.A., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 21 Marzo 2014.

2.1. La “autorizzazione in sanatoria” n. 68555 del 27/02/2014, prodotta

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