Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19449 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19449 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

Eiv “CE-N z
sul ricorso proposto da:
BERTONASCO ALESSANDRO nato il 27/07/1977 a IMPERIA

avverso l’ordinanza del 24/07/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè tardivo.
Il provvedimento risulta notificato in data 27 luglio 2017 e l’impugnazione risulta
proposta in data 29 settembre 2017.
Il termine di legge è pari a giorni quindici, trattandosi di decisione emessa in sede

del 2014 (art.16) è stata apportata alla disciplina della sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale la modifica che segue : All’articolo 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742 le parole «dal 1 0 agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 10 al 31 agosto di ciascun anno». Dunque il termine per proporre
impugnazione resta sospeso esclusivamente dal giorno 1 al giorno 31 del mese di agosto
di ogni anno.
1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell’art. 610 comma 5bis
cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in
favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 2.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2018

Il Consigliere estensore
Raffaello Magi

Il Presidente
MariaStefania Di T6massi

esecutiva ai sensi dell’art. 666 cod.proc.pen., e va altresì ricordato che con il d.l. n. 132

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