Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19448 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19448 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Meini Mario, nato il 16/11/1960

avverso la sentenza del 09/03/2011 del Tribunale di Siena.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso

Udito l’avv. Claudio Marcone, difensore di ufficio del ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Siena, con sentenza emessa il 09/03/2011, dichiarava
Mario Meini colpevole del reato di cui all’art. 30 lett. h) L. 11/02/1992 n. 157,
come contestato in atti e lo condannava alla pena di C 400,00 di ammenda.

2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex
art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie.

esame, non essendo l’autore dell’abbattimento dell’esemplare la “tortora del
collare”, che era non cacciabile.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1AI Tribunale di Siena, mediante un esame analitico, esaustivo ed
immune da errori di diritto delle risultanze processuali, ha accertato che Mario
Meini – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – esercitando
la caccia aveva abbattuto una “tortora dal collare” (streptopella decaocto)
esemplare di una specie non cacciabile ai sensi dell’art. 18 L. 157/1992.
1.2. Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato
di cui all’art. 30 lett. h) L. 157/1992, come contestato in atti.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente
ripetitive di quanto esposto in sede di merito, già valutato esaustivamente dal
Tribunale di Siena. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto
accertato e congruamente motivato dal Tribunale (vedi sentenza impugnata
pagg. 2 – 3). Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in
punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione
impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà,
al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una
diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del
ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in
violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza
consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del
29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n.
1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
2

2.1. In particolare il ricorrente esponeva che lo stesso era estraneo ai fatti in

3. La manifesta infondatezza 9,1 ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione maturata-Pl1/09/2013, epoca successiva alla sentenza
impugnata emessa il 09/03/2011.

4.Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Mario Meini,
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 21 Marzo 2014.

pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

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