Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19448 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19448 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SCAA -E N 2A
sul ricorso proposto da:
MHAIDAR MOHAMED nato il 18/09/1979

avverso l’ordinanza del 03/10/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè proposto avverso

provvedimento non impugnabile.
Ad essere impugnato è, in particolare, il provvedimento con cui il Tribunale di
Sorveglianza di Venezia in data 3 ottobre 2017 ha negato la sospensione (art. 666

titolo di misura alternativa alla detenzione.
Questa Corte di legittimità ha più volte affermato il principio per cui simile decisione, data
la sua natura interlocutoria, non è ricorribile per cassazione (v. Sez. I n. 54594 del
15.4.2016, rv 268549).
1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell’art. 610 comma 5bis
cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in
favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 2.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2018

Il Consigliere estensore
Raffaello Magi

Il Presidente

comma7 cod.proc.pen.) dell’esecuzione di una propria ordinanza in tema di espulsione a

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