Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19447 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19447 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Bagnardi Salvatore, nato il 06/12/1971

avverso la sentenza del 12/04/2013 della Corte di Appello di Lecce.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso

Udito l’avv. Claudio Marcone, difensore di ufficio del ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa il 12/04/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, in
data 02/02/2012, appellata da Salvatore Bagnardi, imputato del reato di cui
all’art. 10 d.lgs. 74/2000 (come contestato in atti) e condannato alla pena di
anni uno di reclusione.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non
ricorrevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato per cui vi è
stata condanna. Salvatore Bagnardi non aveva alcun obbligo di istituire le
scritture contabili.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. I giudici di merito, mediante un esame analitico, esaustivo ed immune
da errori di diritto delle risultanze processuali, hanno accertato che Salvatore
Bagnardi, quale titolare dell’omonima ditta individuale – nelle condizioni di tempo
e di luogo come individuate in atti – al fine di consentire alla ditta di Schiavone
Giuseppe l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava e/o
distruggeva in tutto /o in parte le scritture contabili/o documenti di cui era
obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei
redditi e del volume di affari.
1.2. Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi,
soggettivo ed oggettivo, del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente
ripetitive di quanto esposto in sede di Appello e già valutato esaustivamente
dalla Corte Territoriale. Sono, altresì infondate perché in contrasto con quanto
accertato e congruamente motivato dai giudici del merito (vedi sentenza 2°
grado pagg. 2 – 5). Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza
eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici
della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si
chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per
2

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi
difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità
perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
[Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez.
U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv
210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del
14/04/2006, rv 233381].

dichiarare la prescrizione maturata il 30/06/2013, epoca successiva alla sentenza
impugnata emessa il 12/04/2013.

4.Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Salvatore
Bagnardi, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 21 Marzo 2014.

3. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e

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