Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19446 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19446 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Dal Col Fabrizio, nato il 21/08/1968
Manoni Sandro, nato il 27/04/1941

avverso la sentenza del 21/06/2012 del Tribunale di Venezia.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
chiedendo l’annullamento della sentenza senza rinvio per prescrizione; conferma
delle statuizioni civili.

Udito l’avv. Fabio Niero, difensore di fiducia della costituita parte civile, Comune
di Venezia, che ha chiesto l’inammissibilità/o rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. //

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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Data Udienza: 21/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Venezia, con sentenza emessa il 21/06/2012, dichiarava,
fra gli altri, Fabrizio De Col e Sandro Manoni colpevoli del reato di cui all’art. 44
lett. a) d.P.R. 380/2001 – così qualificato il fatto originariamente ascritto sub art.
44 lett. c) d.P.R. 380/2001 – e condannava ciascuno di loro alla pena di C
10.329,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore delle

2. Fabrizio De Col e Sandro Manoni proponevano distinti atti di Appello qualificati ricorsi per Cassazione, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. deducendo censure varie.
2.1. In particolare entrambi i ricorrenti esponevano che non ricorrevano nei
loro confronti gli elementi costitutivi del reato de quo, specie in relazione
all’elemento soggettivo.

_A, s amiLIA) ‘401/1,0″4:’
La difesa di Fabrizio De Col\i presentava, in data 03/03/2014 propria
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memoria con allegata documentazione, con al quale chiedeva la declaratoria di
estinzione del reato per sopravvenuta concessione in sanatoria.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale di Venezia, mediante un esame analitico, esaustivo e privo
di errori di diritto delle risultanze processuali, ha accertato, fra l’altro, che
Fabrizio De Col, quale amministratore unico della Alberoni srl (società
committente delle opere) e Sandro Manoni, quale direttore dei lavori – nelle
condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – nell’effettuare la
realizzazione, all’interno del complesso edilizio sportivo denominato “Cà del
Moro”, di tre edifici a destinazione “foresteria atleti”, avevano costruito in
parziale difformità del progetto assentito con il permesso di costruire, prot. n.
2001/308/4737, rilasciato il 23/03/2004, alcune opere minori abusive, quali: a)
tre locali caldaie sul tetto; b) modifiche delle recinzioni eseguite nell’area de qua
(vedi sentenza impugnata pagg. 1 – 3)
1.2. Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato
di cui all’art. 44 lett. a) d.P.R. 380/2001, come ritenuto in sentenza.

2

costituite parti civili.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché prevalentemente
ripetitive di quanto esposto in sede di merito e già valutato esaustivamente dal
Tribunale di Venezia. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto
accertato e congruamente motivato dal Tribunale (vedi sentenza impugnata
pagg. 1 – 3). Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in
punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione
impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà,
al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una

ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in
violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza
consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del
29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n.
1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
2.1. Il “permesso di costruire in sanatoria” allegato alla memoria difensiva di
licem”.0
Fabrizio De Col,Nrpresentata il 03/03/2014, non costituisce valido titolo di
sanatoria, ex art. 36 d.P.R. 380/2001, perché non è provvisto del requisito della
doppia conformità.

3. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato maturata il 10/07/2012, epoca successiva alla
sentenza impugnata emessa il 21/06/2012 (vedi sent. impugnata pag. 3).

4. Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da Fabrizio De
Col e Sandro Manoni, con condanna degli stessi al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00, nonché
“n&
alla rifusione delle spese di parte civile, il Comune di Venezia, liquidate cd’é” da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa
delle Ammende; nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte
civile, che liquida in C 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.
Così deciso il 21 Marzo 2014.

diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del

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