Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19446 del 20/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19446 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

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sul ricorso proposto da:
CIOCANARU VIOREL nato il 16/05/1987

avverso l’ordinanza del 25/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 20/12/2017

Lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. Marilia Di Nardo, con le
quali si chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, adottato all’esito dell’udienza
del 25.5.2017, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta,

in prova al servizio sociale, dell’affidamento terapeutico e della detenzione
domiciliare sul rilievo della constatata irreperibilità dell’istante.

2. Avvero l’anzidetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di fiducia
del condannato, denunziando violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179
cod. proc. pen., in relazione al mancato rinvio dell’udienza di trattazione benché
esso difensore avesse comunicato tempestivamente, con atto depositato nella
cancelleria del Tribunale in data 16.05.2017, l’adesione all’astensione dalle
udienze indetta dalla giunta dell’Unione delle Camere penali anche per il giorno
di udienza davanti al Tribunale di sorveglianza.

3. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di dichiarazione di adesione del
difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze
legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, che la
mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza
camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore
nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo comma, del vigente codice di
autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza
dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che
ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria
del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi (Sez. U, n. 15232 del
30/10/2014, dep. 2015, Tibo, Rv. 263021).
Risulta dagli atti che effettivamente il difensore ha tempestivamente
comunicato la propria adesione all’astensione dalle attività difensive,
comunicazione disattesa dal Tribunale che ha celebrato l’udienza camerale con la
partecipazione di un difensore di ufficio.
Alla luce del superiore principio di diritto, che va confermato, l’ordinanza
impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per la

1

avanzata da Ciocanaru Viorel, di accesso ai benefici penitenziari dell’affidamento

ripetizione del giudizio così come richiesto dal Procuratore generale nelle proprie
conclusioni.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Bologna.

Così deciso, in Roma il 20 dicembre 2017

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