Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19445 del 21/03/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19445 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Maremmani Francesco, nato il 15/05/1942
avverso la sentenza del 19/06/2012 del Tribunale di Orvieto.
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Udito il difensore avv. //
Data Udienza: 21/03/2014
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Orvieto, con sentenza emessa il 19/06/2012, dichiarava, fra
gli altri, Francesco Maremmani colpevole del reato di cui agli artt. 674, comma 2,
cod. pen.; 279 d.lgs. 152/2006 e lo condannava alla pena di C 700,00 di
ammenda.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
2.1. In particolare il ricorrente esponeva che lo stesso non aveva svolto
alcun ruolo direttivo in ordine ai fatti in esame.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale di Orvieto, mediante un esame analitico, esaustivo ed
immune da errori di diritto delle risultanze processuali, ha accertato che
Francesco Maremmani, quale direttore tecnico dell’impianto della PIEMAR srl nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – in concorso con
Luciano Bellini ( rappresentante legale della citata PIEMAR srl), aveva posto in
essere le seguenti condotte illecite: a) aveva provocato emissione di fumi acri ed
irrespirabili provenienti dal trattamento tecnico e meccanico di materiale plastico
dell’opificio sito in Fabro, via Monte Rosa; il tutto in assenza delle prescritte
autorizzazioni; b) aveva omesso di osservare la diffida della Provincia di Terni,
con la quale era stato imposto di cessare ogni attività all’interno del predetto
stabilimento.
1.2. Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi,
soggettivo ed oggettivo, del reato di cui agli artt. 674, comma 2, cod. pen. e 279
d.lgs. 152/2006.
2. Le censure dedotte nel ricorso – circoscritte al solo assunto che il
ricorrente non svolgeva il ruolo di direttore tecnico dell’impianto aziendale – sono
infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai
giudici del merito (vedi sentenza impugnata pagg. 1 – 6). Dette doglianze,
peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non
inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle
valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di
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legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U,
n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428;
Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv
215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
dichiarare la prescrizione maturata il 20/02/2013, epoca successiva alla sentenza
impugnata emessa il 19/06/2012.
4.Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Francesco
Maremmani, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 21 Marzo 2014.
3. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e