Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19445 del 20/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19445 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA
ARCIDIACONO AGOSTINO nato il 08/10/1961 a TAORMINA

e(

avverso l’ordinanza del 03/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite te conclusioni del PG

Data Udienza: 20/12/2017

Lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. Mario Pinelli, con le quali
si chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina, in
accoglimento della domanda formulata -ai sensi dell’art. 147 cod. pen., comma
1, n.2, e 684 cod. proc. pen.- nell’interesse di Arcidiacono Agostino, disponeva il

di reclusione, oltre alla multa, inflittagli con sentenza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Messina„19 dicembre 2014, irrevocabile il 25
novembre 2015, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con
attuale scadenza fissata al 18.10.2018.
1.1 II Tribunale evidenziava che: a) al condannato, immune da ulteriori
pregiudizi penali e da carichi pendenti, era stata concessa la misura alternativa
dell’affidamento in prova al servizio sociale con provvedimento del 4.05.2016; b)
dalla relazione dell’U.E.P.E. risultava che l’Arcidiacono, nel corso della misura
alternativa, aveva condotto una vita ritirata a causa del suo precario stato di
salute, era stato sottoposto ad urgente intervento chirurgico, le sue condizioni
economiche non gli consentivano adeguati livelli di cura, mentre avrebbe potuto
ricevere un migliore trattamento sanitario in Zurigo, città di residenza del suo
nucleo familiare; il condannato aveva mantenuto regolari contatti con il servizio
rispettando gli appuntamenti concordati, appariva trascurato e demoralizzato,
aveva mostrato ravvedimento e revisione critica dei suoi agiti devianti e,
nonostante le problematiche di salute, aveva ugualmente espletato attività
riparativa presso la Parrocchia di San Pancrazio, pur non garantendo una
presenza costante; c) la visita medico-legale, eseguita in data 18 aprile 2017,
aveva certificato che il condannato era affetto da diabete mellito da circa venti
anni; negli ultimi tempi aveva subito un aggravamento delle condizioni generali
sia per scompenso della malattia diabetica, sia per complicanze dello stesso
diabete (infarto nniocardico acuto, retinopatia diabetica, difficoltà della
deambulazione); era a rischio di ulteriori manifestazioni patologiche
cardiovascolari e, pertanto, necessitava di costanti contatti con presidi
ospedalieri e territoriali.
1.2 A ragione della decisione osservava che l’istanza era accoglibile non
sussistendo pericolo di recidiva e sussistendo al contrario un quadro patologico
grave necessitante costanti contatti con strutture ospedaliere.

1

differimento, per la durata di un anno, dell’esecuzione della pena di anni quattro

2.

Ricorre il Procuratore generale, che chiede l’annullamento del

provvedimento.
Denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 147 cod. pen. e
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, assumendo
che il Tribunale di sorveglianza aveva violato la disciplina regolatrice che, anche
nella costante interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità,
consente il differimento dell’esecuzione della pena quando la malattia del
condannato non possa essere adeguatamente curata in regime intramurario

tollerabilità della detenzione; aveva immotivatamente trascurato che il
condannato era libero e soggetto alle sole prescrizioni della misura alternativa
che ben avrebbero potuto essere diversamente modulate e adeguate alle
prospettate esigenze di cura del condannato; che, pertanto, il provvedimento era
incorso in un evidente vizio della motivazione, sotto i concorrenti profili della
mera apparenza e manifesta illogicità, laddove aveva apoditticamente sostenuto
che, trasferendosi a Zurigo, l’Arcidiacono avrebbe potuto fruire di cure migliori di
quelle praticate in Italia, mentre neppure si era apprezzata la cronicità della
patologia e la compatibilità di essa con le modalità di espiazione nella blanda
forma dell’affidamento in prova.

3. Il ricorso è fondato.
Il rinvio facoltativo della pena per grave infermità fisica mira ad evitare che
l’esecuzione avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità,
sicché il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o
meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le concrete
possibilità di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione e, all’esito di
detta valutazione, tenuto conto della comprovata natura dell’infermità, può
disporre il differimento dell’esecuzione quando l’espiazione della pena appaia
contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti
ovvero quando essa appaia priva di reale significato rieducativo.
A tali consolidati e condivisi principi il provvedimento impugnato non si è
uniformato perché se da un lato ha correttamente esaminato il profilo della
pericolosità sociale del condannato, plausibilmente ritenendo non allarmante e
anzi ulteriormente scemato il pericolo di recidiva e, dunque, insussistente una
negativa situazione soggettiva preclusiva della piena liberazione derivante
dall’applicazione dell’istituto di cui al richiamato art. 147 cod. pen., dall’altro lato,
al contrario, ha offerto una motivazione del tutto apparente circa la sussistenza
dei presupposti fattuali del medesimo, risolvendo lo sforzo argomentativo nella
apodittica affermazione della gravità del quadro patologico e della necessità di
2

ovvero, pur potendo esserlo, importi il superamento dei limiti di umana

costanti contatti con le strutture ospedaliere. Il Tribunale non ha spiegato perché
la prosecuzione della misura alternativa in corso di esecuzione si risolva in
trattamento contrario al senso di umanità e comprometta il fondamentale diritto
alla salute del condannato, rendendo impossibile o eccessivamente difficoltoso il
ricorso ai trattamenti necessari a fronteggiare il suo stato morboso; perché il
necessario, costante contatto con le strutture ospedaliere sia ostacolato dalle
prescrizioni della misura e non possa essere viceversa reso possibile o agevolato
attraverso una eventuale rimodulazione delle stesse; mentre del tutto incongrua

circostanze rimarcate nella relazione U.E.P.E.. come quando assertivamente e
genericamente si afferma che l’Arcidiacono potrebbe ricevere un migliore
trattamento sanitario a Zurigo rispetto a quello garantito dal servizio sanitario
nazionale, o come quando si dice che le non floride condizioni economiche in cui
versa il ricorrente non gli consentono di curarsi adeguatamente, senza nemmeno
esplicitare le ragioni per le quali esse gli consentirebbero al contrario di curarsi
all’estero e i motivi per i quali il supporto economico della famiglia non potrebbe
essere parimenti erogato durante la permanenza in Italia del congiunto. Senza
considerare, infine, che, per come risulta dal testo del provvedimento, i problemi
di salute del condannato non gli hanno finora impedito la regolare osservanza
delle prescrizioni, sia rispettando gli appuntamenti concordati con i funzionari del
servizio, sia espletando attività riparativa.
Per tali ragioni l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di
sorveglianza perché proceda a nuovo esame: libero nell’esito ma che colmi le
evidenziate lacune motivazionali senza incorrere nelle censurate llogicità.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Messina.
Così deciso, in Roma il 20 dicembre 2017

Consigliere tensore

Il Presidente

sanna Sar eno

Angela Tardio

e all’evidenza illogica appare l’implicita condivisione e valorizzazione di alcune

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