Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19445 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19445 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MADAU GIUSEPPE N. IL 07/10/1964
avverso la sentenza n. 2502/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/03/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha

confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Madau Giuseppe
per i reati di bancarotta fraudolenta e semplice;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione e una violazione di legge con particolare riferimento all’affermazione
della penale responsabilità, alla conferma delle statuizioni civili pur in mancanza
della partecipazione al giudizio della parte civile e al trattamento sanzionatorio
ritenuto eccessivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie, perchè non è
possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi,
inoltre, di doglianza che passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito;
– che la circostanza che la parte civile non abbia partecipato al giudizio di
appello e non abbia presentato le conclusioni scritte di cui all’articolo 523
cod.proc.pen., ciò non di meno non può ritenersi necessaria una specifica
declaratoria sul punto in quanto, come questa Corte ha costantemente
affermato, la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per
il principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come
revoca tacita o presunta di questa (v. Cass. Sez. VI 6 maggio 2003 n. 25723).
La disposizione di cui all’articolo 82 cod.proc.pen., comma 2, vale, infatti,
solo per il processo di primo grado quando, in mancanza di conclusioni, non si
forma il petitum sul quale il Giudice possa pronunciarsi, mentre invece, le
conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del
processo.
Com’è noto, vige nel processo penale il principio c.d. di “immanenza”
della costituzione di parte civile, normativamente previsto dall’articolo 76
cod.proc.pen., comma 2, secondo cui la costituzione di parte civile produce i suoi
effetti in ogni stato e grado del processo.
Da questo principio deriva che la parte civile, una volta costituita, debba
ritenersi presente nel processo anche se non compaia, che debba essere citata
1

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della

anche nei successivi gradi di giudizio (anche straordinari, come ad esempio nel
giudizio di revisione) anche se non impugnante e che non occorra per ogni grado
di giudizio un nuovo atto di costituzione.
Parimenti l’immanenza rimane ferma anche nel caso di mutamento delle
posizioni soggettive (per esempio, morte o raggiungimento della maggiore età) o
di vicende inerenti la procura alle liti o la difesa tecnica (per esempio,

Corollario di questo principio generale è che l’immanenza viene meno
soltanto nel caso di revoca espressa e che i casi di revoca implicita, previsti
dell’articolo 82 cod.proc.pen., comma 2, nel caso di mancata presentazione delle
conclusioni nel giudizio di primo grado o di promozione dell’azione davanti al
Giudice civile, non possano essere estesi al di fuori dei casi espressamente
previsti dalla norma indicata (in questo senso v., per quanto riguarda la mancata
presentazione delle conclusioni nel giudizio di appello, Cass. Sez. V 8 febbraio
2006 n. 12959).
– che il trattamento sanzionatorio non può essere rimesso in discussione
avanti questa Corte se non posto in essere in maniera illegale, il che non è
avvenuto nella specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 marzo 2015.

l’abbandono della difesa).

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