Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19444 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19444 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZAMATI CATENA N. IL 04/04/1948
avverso la sentenza n. 1153/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per \I e tu:154…X.P

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 28 giugno 2012 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza
del Tribunale di quella città emessa in data 8 febbraio 2011 con la quale MAZZAMATI Catena,
imputata del reato di violazione della legge urbanistica (art. 44 lett. b) del D.P.R. 380/01) per
l’esecuzione di lavori edili privi del permesso di costruire [reato commesso fino al 15 dicembre

arresto ed C 8.000,00 di multa (poi corretta ex art. 130 cod. proc. pen. in “ammenda”)
1.2 La Corte territoriale, con riguardo al profilo della colpevolezza, disattendeva le ragioni
dell’appello, ricordando che la condotta post factum dell’imputata, consistita nella demolizione
delle opere abusivamente eseguite non assumeva carattere esimente. Ribadiva, poi, il
convincimento in ordine alla illegittimità delle opere perchè realizzate in violazione della
disposizione urbanistica di cui all’art. 44 lett. b) D.P.R. 380/01, trattandosi di aumenti
volumetrici comportanti la necessità del permesso di costruire e richiamando in parte qua
l’articolata argomentazione del primo giudice. Infine, con riferimento al trattamento
sanzionatorio, confermava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando, oltre alla
esistenza di un precedente penale specifico, anche il notevole ritardo – rispetto alla data di
commissione del fatto – con il quale era intervenuta la demolizione spontanea. Riteneva, in
ultimo, adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputata l’entità della pena
inflitta dal Tribunale, confermando anche il diniego del beneficio della sospensione condizionale
del quale l’imputata aveva beneficiato in occasione della precedente condanna.
1.3 Per l’annullamento della sentenza ricorre l’imputata personalmente, deducendo, con
un primo motivo, violazione di legge per difetto assoluto di motivazione e sua illogicità
manifesta, avendo la Corte recepito acriticamente la decisione del Tribunale in punto di
conferma del giudizio di colpevolezza. Osserva, al riguardo, la difesa che le opere realizzate,
costituendo pertinenza dell’abitazione, non necessitavano di alcun permesso escludendo
trattarsi di variazioni essenziali; rileva anche che l’intervenuta, spontanea, demolizione
acquistava effetto estintivo del reato, irragionevolmente negato dalla Corte distrettuale. Con
un secondo motivo la ricorrente lamenta la illogicità della motivazione per avere la Corte di
merito confermato l’entità del trattamento sanzionatorio nonostante il comportamento virtuoso
della imputata consistito nella spontanea demolizione, da qualificarsi quale circostanza
attenuante della riparazione del danno. Con un terzo motivo viene denunciato vizio analogo
con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, risultando la motivazione
assolutamente carente anche alla luce del comportamento post factum dell’imputata oltre che
della risalenza nel tempo della condanna precedente ritenuta ostativa dalla Corte di Appello.

20071, era stata ritenuta colpevole del detto reato e condannata alla pena di mesi tre di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini e per le ragioni che seguono. Quanto al
primo motivo, si tratta di motivo infondato, risultando la decisione della Corte in punto di
conferma del giudizio di colpevolezza, pur nella sua sinteticità, immune da censure di qualsiasi
genere: in particolare, premesso che alla MAZZAMATI è stata contestata quale opera abusiva,

2,80, avente una altezza variabile da mt. 2,90 a mt. 2,50″,

rileva questa Corte che la

realizzazione di aumenti di volume rispetto ad una costruzione preesistente integra la
fattispecie penale contestata (come esattamente osservato dalla Corte territoriale e, prima
ancora, dal Tribunale).
2. Quanto alla censura rivolta alla decisione impugnata per non avere la Corte distrettuale
qualificato le opere realizzate quali pertinenza della preesistente costruzione, si rileva, come
affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di questa Corte, che nella materia edilizia perché
possa parlarsi di pertinenza è necessario che la nuova opera realizzata abbia una propria
individualità; che non risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti; che sia
oggettivamente preordinata a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente
edificato; che sia insuscettibile di destinazione autonoma e priva di un autonomo valore di
mercato e che abbia ridotte dimensioni. (v. da ultimo, Cass. Sez. 3^ 30.5.2012 n. 25669,
Zeno e altro, Rv. 253064). Tranne il dato relativo alle dimensioni, effettivamente contenute,
l’opera realizzata dalla ricorrente è stata, a ragione, ritenuta non conforme alle prescrizioni
urbanistiche e soprattutto ampliamento di una preesistente costruzione oggetto di condono
edilizio e dunque motivatamente esclusa dal novero delle pertinenze.
3. Analogamente priva di fondamento la censura relativa alla mancata attribuzione alla
spontanea demolizione delle opere di effetti estintivi del reato. Anche in questo caso, infatti, il
giudice territoriale ha fatto buon governo delle regole interpretative da tempo elaborate,
peraltro in modo uniforme, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo le quali la
demolizione dell’opera abusivamente eseguita non produce l’effetto estintivo del reato
urbanistico, a differenza di quanto previsto dalla normativa a tutela del paesaggio (vds. tra le
più recenti, Cass. Sez. 3^ 24.3.2010 n. 17535, Medina, Rv. 247167).
3.1 Vero è che la spontaneità della demolizione può, in linea di massima, influire
positivamente sul trattamento sanzionatorio o sulla concessione di circostanze attenuanti, ma
anche su questo punto, la decisione della Corte distrettuale è ineccepibile in quanto
congruamente motivata sia in punto di intempestività della demolizione, considerata come un
dato negativo della non piena resipiscenza della imputata, sia in punto di scarsa valenza ai fini
della commisurazione della pena in presenza di altri – ben più significativi – dati negativi quali
il precedente penale, ancorché lontano nel tempo, e le modalità della condotta.

2

“l’ampliamento in muratura e copertura in materiale coibentato delle dimensioni di mt. 8,80 x

3.2 Per tali ragioni la decisione della Corte relativa sia alla commisurazione della pena che
al diniego delle circostanze attenuanti generiche appare adeguatamente motivata ed esente da
vizi logici eclatanti.
4.

Va, invece, ritenuto fondato il motivo attinente al diniego del beneficio della

sospensione condizionale della pena, apparendo la motivazione resa dalla Corte territoriale del
tutto apparente e comunque vuota di contenuti.

indicazione in concreto delle condizioni oggettive e soggettive per la concessione dell’invocato
beneficio si traduce in un sostanziale difetto di motivazione, che comporta l’annullamento della
sentenza, soprattutto laddove il giudice di appello siasi limitato ad affermare che non
sussistono elementi che inducano a formulare una prognosi favorevole ai sensi dell’art. 164
comma 1° cod. pen., pur a fronte di un atto di impugnazione con il quale sia stata
esplicitamente richiesta una verifica in ordine all’applicabilità del predetto beneficio (in termini
tra le tante, Cass. Sez. 1^ 26.5.2004, n. 26484, RG. in proc. Morabi, Rv. 228894; Cass. Sez.
5^ 22.10.1997 n. 10494, Suncini, Rv. 209024; Cass. Sez. 6^ 9.12.2009 n. 47913, Mazzotta,
Rv. 245493).
4.2 Rileva, infatti, questo Collegio, al di là dell’intrinseco vuoto contenutistico della
motivazione, che questa si prospetta come illogica rispetto ad una serie di dati non valutati,
sotto tale specifico profilo, dalla Corte territoriale, primi tra tutti, la spontanea demolizione e la
estrema risalenza nel tempo della precedente condanna, da apprezzare come dato
prognostico.
5. In questi termini, e limitatamente alla mancata sospensione condizionale della pena, la
sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma che
procederà ad una valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti della sospensione
condizionale della pena, alla luce dei rilievi enunciati da questa Corte.
6. Per il resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e
rinvia alla Corte di Appello di Roma, altra Sezione. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2012
Il C nsigliere estensore

DEPOSITATA IN C

E, ERIA

Il Presidente

4.1 Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la mancata

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