Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19442 del 07/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19442 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARELLI ANNIBALE nato il 30/10/1958 a LATIANO

avverso l’ordinanza del 01/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
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Data Udienza: 07/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa in data 1° – 6 marzo 2017, il Tribunale di
sorveglianza di Taranto ha rigettato l’istanza proposta da Annibale Carelli avente
ad oggetto la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma Iter, Ord. pen., in relazione ai presupposti legittimanti il rinvio facoltativo della
pena, ex art.147 cod. pen., non avendo ritenuto sussistente incompatibilità fra il

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Carelli chiedendo
il suo corrispondente annullamento e deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo è lamentata violazione di legge, in riferimento
all’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., non essendo stata considerata in modo
adeguato la relazione del dirigente sanitario della Casa circondariale di Taranto in
cui era chiarito che il Carelli non rispondeva in maniera ottimale alle cure. Il
Tribunale, nell’ordinanza, pur avendo richiamato l’interpretazione della norma in
ordine all’incompatibilità dello stato di salute del condannato con il regime
carcerario, ne aveva fatto applicazione erronea, non essendo richiesto che il
detenuto fosse affetto da patologia di una tale gravità da determinare una
prognosi infausta quoad vitam, dovendo comunque considerarsi contrario al
senso di umanità ogni stato morboso capace di determinare una situazione di
esistenza al di sotto della soglia di dignità da rispettare anche all’interno del
carcere.
Il Carelli, in tal senso, era affetto da patologie gravi, riconosciute come tali
dall’autorità sanitaria del carcere, e l’esecuzione della condanna nei confronti di
un detenuto in tali condizioni ne escludeva ogni finalizzazione rieducativa,
essendo venuto meno per lui finanche l’elementare diritto alla cure più
appropriate.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e mancata o
apparente motivazione.
La carenza della motivazione resa nel provvedimento impugnato si
evidenziava in modo particolare con riguardo alla patologia cardiaca, in ordine a
cui il Tribunale aveva sostenuto che si trattava di rischi intrinseci che il Carelli
avrebbe corsi anche se fosse stato sottoposto alla detenzione domiciliare:
argomentazione illogica, in quanto aveva omesso di valutare le ripercussioni
anche psicologiche alle quali andava incontro il Carelli, da detenuto, in caso di
malessere durante la detenzione, e le maggiori garanzie in tema di tempestività
delle cure che assicurava l’ambito domiciliare.
Né il Tribunale aveva nominato un perito al fine di verificare in modo

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quadro patologico gravante il ricorrente e la condizione detentiva inframuraria.

adeguato le condizioni di salute del detenuto e, con esse, le argomentazioni
svolte dalla difesa, anche sulla base della propria consulenza, incorrendo anche
in tal senso nel vizio motivazionale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in
subordine, il rigetto del ricorso, con le statuizioni consequenziali, osservando che
le doglianze connotanti l’impugnazione non denunciavano, nella sostanza, vizi di
legittimità, ma formulavano censure di fatto, siccome proponevano una

motivazione, data dal Tribunale con argomenti congrui e adeguati, nella quale
risultava chiarito che la salute del Carelli non si trovava in condizioni tali da
richiedere cure che non fossero praticabili in carcere, a fronte di un quadro di
patologie croniche, non ingravescenti e compensate con cura farmacologica
ordinaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La Corte ritiene l’impugnazione esorbitante dall’ambito configurato

dall’art. 606 c.p.p. e, quindi, inammissibile nel suo complesso.

2.

Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha ritenuto, con ragionamento

congruamente fondato sulle risultanze istruttorie richiamate e logicamente
corretto, che l’istruttoria espletata non consentisse di accogliere l’istanza, in
quanto le condizioni di salute del detenuto, pur connotate da alcune patologie,
all’evidenza non fossero incompatibili, allo stato attuale, con il regime carcerario.
Si tratta, infatti, di una situazione patologica cronica (caratterizzata da
ipertensione arteriosa, dislipidemia trattata farmacologicamente sebbene non in
ottimale risposta terapeutica, lombalgia e lombosciatalgia a sinistra, con esiti di
sofferenza radicolare della vertebra Si di sinistra, senza patologia acuta,
glaucoma cronico, in terapia topica quotidiana), non ingravescente, curata e
compensata con terapia farmacologica ordinaria.
Inoltre, i giudici di sorveglianza hanno esaminato anche la relazione di
consulenza prodotta dalla parte ed hanno evidenziato anche che la patologia
cardiaca comporta rischi intrinseci che il Carelli correrebbe anche se fosse
sottoposto alla detenzione domiciliare e che risultano arginabili soltanto con la
terapia farmacologica da lui già regolarmente assunta, nella situazione detentiva.
Assodata, pertanto, la compatibilità fra quadro patologico soggettivo e
condizione carceraria specifica e, quindi, coerentemente esclusa l’evenienza dei
presupposti stabiliti dall’att. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., il Tribunale ha

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“rilettura” degli elementi di fatto valutati nell’ordinanza, a fronte della

ad ogni buon fine sollecitato il D.A.P. a valutare in via cautelativa l’opportunità di
disporre, ove necessario, l’allocazione del detenuto in una struttura penitenziaria
idonea a fronteggiare con accresciuta adeguatezza le patologie indicate.
Nell’articolazione di tale discorso giustificativo non si individua la denunciata
violazione di legge, né emerge il dedotto vizio di motivazione, sotto i profili
dedotti con i due motivi che vanno, pertanto, unitariamente scrutinati.
Quanto, in particolare, al vizio di motivazione, quella resa non si profila
illogica alla luce di quanto il Tribunale ha specificamente spiegato in ordine

provvedimento impugnato ed alla sostanza della relazione sanitaria che non ha
escluso affatto l’ordinaria possibilità, già praticata, di somministrare in carcere
tutte le cure necessarie a mantenere il detenuto in stato compensato rispetto
alle patologie, in via di massima croniche, da lui manifestate.
Risulta del pari giustificata in modo sufficiente la ragione per la quale le
condizioni di salute caratterizzanti la persona del detenuto sono compatibili con il
regime inframurario non richiedono un costante contatto con presidi esterni e, in
definitiva, restano tutelate da un trattamento che è risultato – alla stregua degli
elementi istruttori già acquisiti e senza necessità defl’approfondimento peritale
che il ricorrente ha prospettato come doveroso – tale da non far divenire
l’espiazione inframuraria contraria al senso di umanità, senza che l’eventuale
dislocazione del Carelli al di fuori dal carcere possa migliorare sostanzialmente il
trattamento terapeutico idoneo a fronteggiare il quadro patologico che lo grava.
In particolare, non è stato evidenziato in concreto nessun dato per il quale la
detenzione domiciliare riuscirebbe,nell’articolazione della fase terapeutica a
fornire prestazioni, le quali si individuano in trattamenti farmacologici, che la
struttura penitenziaria, già con i controlli ed i presidi ordinariamente previsti, non
possa fornire – come, secondo l’incensurabile valutazione del Tribunale, sta già
fornendo – al di là della cautelativa sollecitazione formulata dai giudici di
sorveglianza alle autorità penitenziarie per programmare, ad ogni buon fine,
ulteriori presidi a beneficio del detenuto, migliorativi della già adeguata
situazione attuale.

3. E’ opportuno ribadire che la detenzione domiciliare, come le altre misure
alternative alla detenzione, individua la sua precipua finalità nel reinserimento
sociale del condannato.
Essa, peraltro, nella fattispecie qui rilevante, quella disciplinata dall’art. 47ter,

comma

1-ter,

Ord. pen., rinviene i suoi presupposti nella situazione

legittimante il differimento, obbligatorio o facoltativo, della pena. E va, dunque,
ritenuto che l’insussistenza delle condizioni richieste per la concessione del rinvio

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all’esito delle verifiche mediche praticate fino al momento dell’emissione del

facoltativo od obbligatorio della esecuzione della pena precluda automaticamente
l’applicabilità della detenzione domiciliare per un periodo di tempo determinato
previsto dall’art. 47-ter, comma 1-ter, cit., in quanto questo istituto è, sotto il
profilo della situazione legittimante, privo di un ambito applicativo autonomo,
essendo concedibile, in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti
per il differimento della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. (Sez. 1, n.
25841 del 29/04/2015, Coku, Rv. 263971).
Di conseguenza, allorquando, pur in presenza di condizioni di salute non

rieducativo, da attuarsi mediante i prescritti interventi del servizio, la
concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art.

47-ter, comma 1-ter,

Ord. pen., che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non
ne sospende l’esecuzione, esige la positiva valutazione giudiziale, in primo luogo,
della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per concedere il
differimento. Solo ove sussistano tali condizioni, il giudice specializzato può
disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla
sospensione dell’esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul
piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari o sul
piano della gravità e durata della pena da scontare (Sez. 1, n. 47039 del
10/01/2017, Zappia, n. m.; Sez. F, n. 38036 del 28/08/2014, Sibio, Rv.
261235).
Posti tali principi, deve quindi ritenersi che, a fronte dell’istanza di
concessione della detenzione domiciliare definita umanitaria di cui all’art.

47-ter,

comma 1-ter, Ord. pen., la valutazione di compatibilità delle condizioni di salute
del Carelli con il regime carcerario – e, quindi, con le finalità rieducative della
pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla
rieducazione – è stata resa in modo adeguato e logico dal Tribunale, senza che le
due richiamate doglianze siano risultate idonee a metterne il crisi il
ragionamento giustificativo, dati i loro limiti intrinseci, atteso che, con esse, il
ricorrente ha mirato alla diversa interpretazione dei dati esposta, sulla scorta
della congrua motivazione analizzata, dal provvedimento. Sicché l’impugnazione
finisce per proporre, conclusivamente, la formulazione di un’alternativa
valutazione dei dati stessi e quindi scade nella, non consentita, censura di fatto.

4. Corollario delle svolte considerazioni è che il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent. n.

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buone, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente al processo

186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura
che, in ragione del complesso e del contenuto dei motivi dedotti, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e la versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della

Così deciso il 7 novembre 2017

Cassa delle ammende.

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