Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19440 del 19/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19440 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Baldassi Federico, n. a San Miniato il 14/02/1981;
Lacerra Silvano, n. a Empoli il 25/06/1984;

avverso la ordinanza della Corte d’Appello di Firenze in data 10/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso di Lacerra e per
l’inammissibilità del ricorso di Baldassi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/10/2012 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la
sentenza del Tribunale di Pisa di condanna di Baldassi Federico per i reati di cui
all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, (in relazione alla detenzione e cessione a
Neri Federico, in tre distinte occasioni, di circa 5 grammi di cocaina per volta e di
ulteriori 16 grammi), e dello stesso Baldassi e di Lacerra Silvano per i reati di cui
agli artt. 110, 56 e 629 c.p. (in relazione ad estorsione tentata nei confronti di

Data Udienza: 19/03/2014

Neri Massimo onde farsi consegnare la somma di euro 5.000) e artt. 582, 585 e
576, comma 10, c.p. (per avere cagionato a Neri lesioni personali).

2. Ha interposto ricorso anzitutto Baldassi Federico che deduce che gli elementi
valorizzati ai fini probatori (intercettazioni, reperti in sequestro, dichiarazioni
della persona offesa e del coimputato Lacerra) sono non significativi di
un’effettiva attività di cessione o comunque di un’attività professionale;

sulla sola ritenuta gravità dell’estorsione, peraltro solo tentata.

3. Lacerra Silvano lamenta, con un primo motivo, la violazione, quanto al reato
di tentata estorsione di cui al capo b), degli artt. 192 e 546 lett. e) c.p.p.
dolendosi della acritica accettazione delle dichiarazioni accusatorie della persona
offesa, tossicomane da oltre dieci anni ed animata da intenti ritorsivi per le
subite lesioni, sui quali nulla dice la motivazione della Corte; evidenzia poi la
mancata considerazione della veste di persona offesa del teste e della
conseguente necessità di valutare con attenzione le sue dichiarazioni alla stregua
anche di quanto affermato dalla Corte edu.

3.1.

Lamenta poi, con un secondo motivo, la ritenuta sussistenza della

circostanza aggravante delle più persone riunite ritenuta dalla Corte senza
alcuna motivazione ed anzi fondata su una mera ipotesi.

3.2. Con un terzo motivo lamenta la mancata applicazione della continuazione in
relazione al reato di cui agli artt. 582, 56 e 629 c.p. accertati con la sentenza del
Tribunale di Pisa del 18/01/2005 già passata in giudicato dolendosi della
violazione di legge e della mancanza di una reale motivazione in particolare sul
punto dell’elemento specificante della ideazione a fronte della identità dei fatti,
della tipologia dei reati, del bene protetto e della causale.

3.3. Con un quarto motivo lamenta che la Corte abbia immotivatamente negato
le circostanze attenuanti generiche, stante la confessione immediata nel primo
interrogatorio, ed escluso la richiesta prevalenza dell’attenuante ex art. 62 n.6
c.p. sulla recidiva, tanto più non essendo la stessa reiterata ex art.99, comma 4,
c.p., bensì solo specifica ed infraquinquennale.

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parimenti immotivato è il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso di Baldassi Federico è inammissibile.
A fronte della evidente genericità delle doglianze sollevate, circoscritte alla mera,
assiomatica, confutazione della idoneità probatoria degli elementi valorizzati dai

2 a pag. 5 della sentenza impugnata, il contenuto delle dichiarazioni della
persona offesa Neri Massimo, motivatamente valutate come intrinsecamente
attendibili e riscontrate, esternamente, dalle intercettazioni dell’utenza telefonica
in uso a Baldassi, dal contenuto del referto di pronto soccorso (quanto,
specificamente, al reato di lesioni) e dalle stesse dichiarazioni dell’imputato
Lacerra.
Anche il contestato diniego delle circostanze attenuanti generiche resta su un
piano di inammissibilità, essendosi il ricorrente limitato a contestare la
valutazione di gravità della tentata estorsione, senza censurare la e logicità della
relativa motivazione.
Baldassi Federico va pertanto condannato al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

5. Il primo motivo del ricorso di Lacerra Silvano è manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo, inerente all’affermazione di responsabilità per i
reati sub b) e c), va ricordato che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, c. p.
p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,
della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo
racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto
a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così, da
ultimo, Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).
Nella specie, come già in parte rammentato sopra, la Corte fiorentina, facendo
corretta applicazione dei suddetti canoni, proprio in presenza di un testimone
avente la veste anche di persona offesa, ha, tutt’altro che acriticamente, ed anzi,
come visto, acquisendo, pur se non strettamente necessario, anche riscontri dal
lato esterno, proceduto alla valutazione, secondo un iter motivato e logico, delle
dichiarazioni della persona offesa stessa. Proprio in ragione dei molteplici
riscontri sussistenti (essenzialmente dati dal contenuto delle intercettazioni
dell’utenza di Baldassi, rappresentante un quadro collimante con le dichiarazioni
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giudici di merito, la Corte territoriale ha posto esaustivamente in rilievo, da pag.

di Neri, dal referto di pronto soccorso già menzionato, dalle dichiarazioni
dell’imputato Lacerra, dalla immediatezza della denuncia, non compatibile con
una versione studiata e dettata da ragioni di risentimento), i giudici di appello
hanno argomentatamente confutato le assertive doglianze dell’appellante in
ordine alla non credibilità, per definizione, di colui che sia assuntore di sostanze

5.1. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo sufficiente,
sul punto della configurabilità della circostanza aggravante delle “più persone
riunite”, la motivazione secondo cui, in coerenza con quanto esposto poco prima
dalla stessa sentenza circa la dinamica dei fatti, il fatto è stato messo in atto da
più persone che hanno agito in contemporaneità.

5.2.

Anche il diniego della continuazione richiesta risulta correttamente

motivato : premesso che l’accertamento del requisito della unicità del disegno
criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice
di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non
sia sorretto da adeguata motivazione (da ultimo, Sez. 6, n. 49969 del
21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006), la Corte territoriale ha evidenziato che il
reato in relazione al quale viene invocato il medesimo disegno criminoso è stato
commesso ben due anni prima del tentativo di estorsione di cui al presente
processo, peraltro collegato ad avvenimenti verificatisi a seguito della casuale
conoscenza di Baldassi fatta da Neri in un bar di Santa Croce sull’Amo nel marzo
del 2006, da qui conseguendo la non invocabilità di un programma criminoso
deliberato due anni prima, sia pure nelle sue linee essenziali.
Del resto, la unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del
reato continuato e per l’applicazione della continuazione in fase esecutiva, non
può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o
comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate
condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte
integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire
un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione “ah origine” di
una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche
essenziali; sicché deve escludersi che una tale progettazione possa, in
particolare, essere presunta, come preteso dal ricorrente, sulla sola base
dell’identità o dell’analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso,
occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici
elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto
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stupefacenti.

realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (tra le altre, Sez.
2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052). Il motivo è pertanto
manifestamente infondato.

5.3. L’ultimo motivo di ricorso è infondato : la Corte ha negato il riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi non valorizzabili

a screditare la persona offesa, e giustificato la conferma della valutazione di sola
equivalenza, rispetto ad aggravante e recidiva, di dette circostanze e della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n 6 c.p. sulla base delle gravi modalità di
commissione dell’estorsione tentata.
Tale motivata affermazione, resa coerentemente alla dinamica dei fatti
emergenti dalla sentenza impugnata (specie laddove si è dato conto del violento
pestaggio cui Neri è stato sottoposto), consente di ritenere corretta la
conclusione cui la Corte territoriale è pervenuta pur a fronte, come lamentato dal
ricorrente, della non applicabilità dell’art. 69, comma 4, c.p. in punto di divieto di
prevalenza delle attenuanti sulla recidiva di cui all’art.99, comma 4, c.p.
risultando in effetti sussistere, come da certificato penale in atti (che dà conto
della sola sentenza di applicazione della pena del 18/01/2005), la recidiva
specifica ed infraquinquennale tuttavia non reiterata.
Stante la infondatezza non manifesta di tale ultimo motivo, il ricorso di Lacerra
va pertanto rigettato con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Baldassi Federico che condanna al pagamento
delle somme processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende e rigetta il ricorso di Lacerra Silvano che condanna al pagamento delle
somme processuali.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2014

re est.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

residente

a tal fine stante il carattere riduttivo delle ammissioni di Lacerra, volte per di più

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