Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19438 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19438 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RATE LO N. IL 19/03/1993
avverso la sentenza n. 3746/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
11/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Doc
tt.,
Udito il Procuratore Generale in persona..,id,se z,
che ha concluso per
C-4,4..e.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/03/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, con sentenza dell’11/7/2013, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato a carico di Lo Rate, imputato di diversi fatti di
cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, la pena di
mesi 11 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, concesse le attenuanti
co. 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90; con confisca e distruzione dello
stupefacente e confisca della somma di denaro e dei cellulari in
sequestro.
Propone ricorso per cassazione personalmente il prevenuto, eccependo il
vizio di motivazione in punto di disposta confisca del denaro, euro 290,00,
rinvenuto nella sua disponibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In estrema sintesi, con l’unico motivo di annullamento il Lo Rate contesta
la confisca dell’intera somma di denaro, euro 290,00, rinvenuta dagli
agenti operanti sulla propria persona, rilevando che, essendo stato tratto
in arresto per avere ceduto n. 8 dosi di cocaina e ricevuto quale
compenso la somma di euro 110,00, solo tale importo poteva essere
assoggettato a confisca, che rappresentava il prezzo della cessione dello
stupefacente.
La censura è del tutto destituita di fondamento.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale adottata dal decidente.

generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva e applicato il

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto di dovere procedere alla confisca di tutta
la somma trovata in possesso del Rate, considerandola, a giusta ragione,
profitto del traffico illecito di stupefacenti, non limitato solo alla cessione
delle otto dosi di cocaina a Stefania Balbi, circostanza questa confermata
dalla stessa acquirente, ma anche ad altri tossicodipendenti, come

Peraltro, l’imputato non ha fornito nessun elemento che permettesse di
ritenere lecita la provenienza del denaro.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Rate abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen., deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa
delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti,
nella misura di euro 1.500,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il f/3/2014.

accertato dai militari operanti.

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