Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19436 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19436 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LOMBARDO Vincenzo, nato il 30/12/1975;

Avverso la sentenza n. 46/2014 della Corte di Assise di Milano in data 10/06/2015;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Francesco Mauro
Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

Udito il difensore avv.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Due decisioni di merito hanno affermato la penale responsabilità di Lombardo
Vincenzo (ricorrente la cui posizione è stata separata), Palurnbo Claudio e Palumbo
Giovanni per il delitto di omicidio volontario commesso in concorso, in danno di
Lombardo Gioacchino, padre – costui – di Lombardo Vincenzo. Il fatto risulta avvenuto
– secondo l’imputazione – con condotta consistita in una prima fase avvenuta in

Data Udienza: 08/03/2018

Brescia, presso l’abitazione di Lombardo Vincenzo, ove il Lombardo Gioacchino era
stato violentemente aggredito, colpito in parti vitali e ridotto in stato di incoscienza, ed
in una seconda fase, consistita nel trasporto della vittima – all’interno del cofano della
sua autovettura – in località Zelata di Bereguardo (provincia di Pavia). In tale località
la vettura veniva data alle fiamme e il Lombardo Gioacchino trovava la morte per
schock neurogeno, coagulazione dei liquidi biologici e dei tessuti, intossicazione da
monossido di carbonio e cianuri.
La sentenza impugnata ha confermato la condanna di primo grado negli esiti e nella

reclusione per Lombardo Vincenzo.
Il processo si è svolto, con rito abbreviato, a notevole distanza temporale dai fatti
anche in virtù di questioni processuali – in punto di qualificazione giuridica del fatto e
competenza territoriale – che hanno dato luogo ad una prima trattazione della causa in
primo grado presso l’autorità giudiziaria bresciana, con successivo approdo (dopo la
decisione del 2012 della Corte di Appello di Brescia) alla autorità procedente di Pavia.
La vittima, Lombardo Gioacchino, era il padre di Lombardo Vincenzo e da molti anni
viveva in Romania, avendo abbandonato l’Italia e la sua famiglia di origine, dopo una
condanna per abusi compiuti in danno di una delle figlie minori; in Romania Lombardo
Gioacchino svolgeva attività commerciale ed aveva sposato una donna molto più
giovane di lui, tal Secanu Oana Alina, la quale aveva poi intrecciato una relazione
sentimentale con il Lombardo Vincenzo, situazione considerata come la scaturigine
della vicenda penale.
Avverso la condanna il Lombardo Vincenzo aveva proposto ricorso per cassazione.
Tuttavia, preliminarmente occorre dare atto che, alla stregua della certificazione in
data 20/11/2017 pervenuta dal Comune di Calcinato, il Lombardo Vincenzo risulta
essere deceduto in data 09/11/2017.
Di conseguenza, per effetto del decesso dell’imputato, i reati contestati al medesimo
sono estinti, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza
impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza
rinvio. Al riguardo, pur registrandosi, nella giurisprudenza di legittimità, l’uso di
diverse formule di dispositivo in caso di morte dell’imputato – dichiarazione di
improcedibilità del ricorso (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, rv.
217245; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612), dichiarazione di
inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782, in
una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione dell’imputato medio
tempore deceduto) – appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all’art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in
tal senso, Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, Sentenza
n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114).

quantificazione della pena, con determinazione della medesima in anni sedici di

Pertanto, la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del
ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio, con l’enunciazione della
relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale,
ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art.
129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del
provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l’evidenza (Sez. U, n. 30 del
25/10/2000, Poggi Longostrevi, rv. 217245).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte
dell’imputato.

Così deciso il dì 08 marzo 2018.
Il Consigliere estensore
(t_tAnton Minchella)

Il Presidente
(dott. Angela Tardio)

P.Q.M

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