Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19436 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19436 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Pellegri Pierluigi, nato il 16/11/1964

avverso la sentenza del 09/04/2013 della Corte di Appello di Bologna.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Enrico Delhaye che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

Udito l’avv. Goffredo Alviano Glaviano, difensore di ufficio del ricorrente, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 06/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa il 09/04/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Parma, in data 11/11/2011, appellata da
Pierluigi Pellegri, imputato del reato di cui all’art. 2 L. 638/1983 – per aver
omesso di versare all’INPS le trattenute previdenziali ed assistenziali operate
sulle retribuzioni dei propri dipendenti dall’ottobre 2005 all’agosto 2006 per un
importo complessivo di C 3.047,00 – e condannato alla pena di mesi sei di

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a)che non aveva mai avuto contezza del giudizio di 10 grado;
b)che non era stato ritualmente notificato il decreto di citazione relativo al
giudizio di 2° grado nei confronti del difensore di fiducia, l’avv. Giammarco Di
Giuseppe;
c) che andavano concesse le attenuanti generiche;
d)che andava applicato l’indulto di cui alla L. 141/2006 sull’intera pena;
e)che non andava ritenuta operante la contestata recidiva;
f) che la pena inflitta era eccessiva.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Pierluigi Pellegri, all’esito dei giudizi di 1° e 2° grado è stato
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 2, comma 1, L. 638/1983 (come
contestato in atti; fatti commessi sino all’Agosto 2006) e condannato alla pena di
mesi sei di reclusione ed C 600,00 di multa; di cui condonati mesi quattro di
reclusione ed C 400,00 di multa (vedi sentenza 2° grado pagg. 1 – 2).

2. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche, meramente
ripetitive di quanto esposto in sede di appello e già valutato esaustivamente
dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate per le seguenti ragioni principali:
2.1. Il decreto di citazione per il giudizio di 1° grado (udienza 24/10/2011) è
stato ritualmente notificato per posta all’imputato in data 06/09/2011. Il decreto

2

reclusione ed C 600,00 di multa.

per il giudizio di 2° grado è stato ritualmente notificato tramite fax al n°
0521/23548 il 18/03/2013 per l’udienza del 09/04/2013.
2.2. Le censure attinenti al trattamento sanzionatorio sono inerenti a
valutazioni di merito, congruamente motivate dalla Corte Territoriale, immuni da
errori di diritto e conformi ai parametri di cui agli artt. 133, 99 cod. pen.;

1 L.

141/2006 (vedi sent. 2° grado pagg. 3 – 5)

4.Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Pierluigi

sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 06 Marzo 2014.

Pellegri, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della

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