Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19435 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19435 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HUARANGA FERNANDEZ EMMANUEL nato il 28/12/1990

avverso la sentenza del 22/12/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per per l’inammissibilità del ricorso
Udito il difensore, avvocato BELLOLI ENRICO MARIO, che insiste nei motivi del
ricorso e ne chiede l’accoglimento

Data Udienza: 16/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 22.12.2015 la Corte di appello di Milano
ha confermato la sentenza pronunciata in data 24.3.2015 dal giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Monza che aveva ritenuto Huaranga Fernandez
Emmanuel colpevole del reato di tentato omicidio volontario, commesso il
26.5.2009, e lo aveva condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di

1.1. L’imputazione riguarda l’aggressione violenta che sarebbe stata
compiuta dall’imputato, in concorso con altri soggetti alcuni giudicati
separatamente e altri rimasti ignoti, in danno di Paredes Falcon ehristian Fabian
e di Bermeo Jonathan. In particolare, le vittime sarebbero state colpite con
bastoni e coltelli e avrebbero riportato plurime lesioni in diversi distretti corporei,
e la condotta aggressiva sarebbe risultata idonea e univocamente diretta a
cagionare la morte delle vittime, evento che non si era verificato per l’intervento
delle forze dell’ordine.

1.2. Il primo giudice ha fondato il giudizio di colpevolezza, quanto alla prova
generica, sull’accertamento compiuto, nell’immediatezza, dalla pattuglia dei
carabinieri di Cinisello Balsamo che aveva prestato soccorso alle due vittime,
aveva provveduto a fermare tre cittadini ecuadoregni, che erano stati visti darsi
alla fuga, ed aveva identificato altri soggetti, che erano stati presenti ai fatti.
Gli apporti dichiarativi raccolti erano concordi nel rappresentare una azione
di aggressione in danno delle due vittime, portata da un gruppo di giovani
sudamericani che si erano appositamente portati in area destinata a giardino
pubblico.
I tre arrestati venivano identificati in Lara Bran Luis Eduardo, Condor
Aguirre Cristian Vinicio e Jacome Jimenez Brauilio, quest’ultimo trovato in
possesso di un coltello da cucina simile ad altro coltello rinvenuto, a terra, sul
luogo dove erano stati soccorsi i due feriti.
Le vittime, identificate in Paredes Falcon e Bermeo Jhonatan, venivano
condotte in Ospedale dove venivano certificate le lesioni indicate nella
imputazione.
I colpi avevano interessato organi vitali, e le ferite non erano risultate letali
solo per il pronto intervento delle forze dell’ordine e le cure immediatamente
prestate.
Quanto alla prova specifica, i tre arrestati avevano, inizialmente, indicato la
presenza di altro soggetto che aveva colpito con un coltello almeno una delle

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reclusione.

vittime, e il soggetto veniva indicato come tale “Extreme Fernandez”; anche le
vittime avevano riferito della presenza, tra gli aggressori, di tale “Extreme”.
Dopo la conclusione del primo giudizio, Condor Aguirre Cristian Vinicio
declinava compiutamente le generalità del soggetto nominato ” Extreme”, che
così veniva identificato nell’attuale imputato; Paredes Falcon confermava,
riconoscendo in fotografia l’imputato Huaranga; infine anche Jacome Jimenez
riconosceva in foto l’imputato Huaranga come il soggetto indicato come
” Extreme” .

fatto, ma precisando che, giunto sul posto, aveva prestato difesa a Bermeo
Jhonatan, riportando anche una ferita a una mano.
Il primo giudice ha rilevato che le dichiarazioni dei correi e di testimoni
erano concordi nell’escludere che Huaranga avesse preso le difese delle vittime,
avendo invece, e attivamente, partecipato alla aggressione.

1.3. La Corte di appello, adita con gravame presentato dall’imputato, ha
confermato il giudizio del primo giudice, osservando che le accuse nei confronti
dell’imputato erano state formulate sin dalle prime dichiarazioni, e
successivamente precisate in modo da consentirne la compiuta identificazione;
che l’imputato aveva ammesso la propria presenza al fatto, mostrando anche di
conoscerne le ragioni e la dinamica in termini di scontro tra due bande,
determinato da affermazioni non gradite fatte da Paredes, nominato “Rocoso”,
difeso da Bermeo, nominato “Chancho”, entrambi esponenti della banda
” Chicago”; che il ruolo svolto dall’imputato era stato attivo, essendo stato visto
colpire con coltellata almeno una delle vittime.

2. Contro tale provvedimento, l’imputato ha personalmente proposto
ricorso per cassazione, deducendo i seguentt motivb, enunciatv nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.
att. cod. proc. pen. :
– violazione dell’art. 110 cod. pen., per non aver valorizzato la dissociazione
dell’imputato rispetto alla condotta dei correi;
– difetto di motivazione, per non aver la sentenza di appello esaminato i motivi di
gravame in ordine alla testimonianza delle persone offese, alle dichiarazioni dei
correi e alla assenza di riscontri.

3. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria di motivi nuovi.

3

Infine, l’imputato Huaranga, interrogato, ametteva di aver partecipato al

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta formulato solo genericamente e va quindi dichiarato
inammissibile.

1. L’unico motivo proposto denuncia violazione dell’art. 110 cod. pen., per
essere stata affermata la responsabilità concorsuale dell’imputato in assenza di
prove di un effettivo contributo all’azione dei correi.

sentenze di merito, che, concordemente, hanno ritenuto accertato sia un ruolo
attivo dell’imputato nel corso dell’aggressione – avendo egli ferito una delle
vittime – sia una piena condivisione dell’azione dei correi, tutti uniti in un gruppo
coeso e animato dalla comune volontà di aggressione nei confronti di ParedesRocoso, poi estesa al Bermeo-Chancho rimasto a difendere l’amico Rocoso.
La addotta dissociazione dell’imputato non è stata accertata dalle
sentenze di merito, che invece hanno dato atto che l’imputato Huaranga si era
allontanato dal luogo del fatto solo dopo aver accoltellato una delle vittime.
Il motivo risulta quindi formulato a prescindere dall’accertamento di
merito, che, invece, aveva attribuito all’imputato uno specifico ruolo, non solo
agevolatore, ma anche di autore materiale.

2. Il motivo deduce anche difetto di motivazione in ordine ai punti oggetto
di gravame, e precisamente alla inattendibilità della persona offesa Paredes, alle
dichiarazioni liberatorie della persona offesa Bermeo e del correo Lara Bran, alla
soggettiva credibilità dei correi animati da intento ritorsivo e da interesse
processuale, alla assenza di riscontri.
Le argomentazioni difensive non tengono conto della motivazione della
sentenza di appello, che ha:
– esaminato la testimonianze delle persone offese, osservando che la
dichiarazione di Bermeo, che aveva riferito di non, ricordate la presenza di
Huaranga era stata,

in parte qua, smentita dall’imputato stesso che aveva

ammesso la sua presenza, e che la inattendibilità di Paredes veniva collegata alla
tardività delle accuse a Huaranga, circostanza spiegabile col fatto che il teste
aveva accusato l’imputato, da lui non conosciuto, quando era stato richiesto di
effettuare riconoscimento;
– valutato la soggettiva credibilità dei correi, che non avevano interesse ad
accusare Huaranga, sia perché avevano comunque ammesso la propria
responsabilità sia perché non erano emersi motivi personali di contrasto, ed

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Si tratta di deduzione che non tiene conto della motivazione data dalle

avevano sin dall’immediatezza riferito del coinvolgimento dell’imputato, in allora
indicato solo con il soprannome;
– rilevato la pluralità delle fonti di accusa e il riscontro costituito dalle ammissioni
dello stesso imputato, non credibile nella parte in cui si era accreditato un ruolo
difensivo delle vittime, smentito da tutte le persone presenti al fatto.
Anche in questa parte del motivo non risulta formulata una critica
specifica alle argomentazioni delle concordi sentenze di merito, ma solo una
sommaria indicazione di aspetti, apoditticamente, indicati come privi di

3. Il ricorso risulta quindi inammissibile per genericità dei motivi proposti.
Si deve aggiungere che la inammissibilità del ricorso si estende, ai sensi
dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., anche ai motivi nuovi presentati dal
difensore dell’imputato ( Sez. 5, 16.3.2006, Gadaleta, Rv. 233458).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa
equo determinare in C 2.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro Quemila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 16.2.2018.

motivazione, diversamente da quanto risulta in realtà.

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