Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19435 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19435 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Sorbara Giavambattista, nato il 01/06/1959

avverso la sentenza del 22/10/2012 della Corte di Appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Enrico Delhaye che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

Udito l’avv. Pietro Asta, difensore di ufficio del ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 06/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa il 22/10/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, in
data 21/01/2011, appellata da Giovambattista Sorbara, imputato del reato di cui
all’art. 37 L. 689/1981 (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi
sei di reclusione.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva che non era stata applicata, senza
che fosse fornita congrua motivazione, la conversione della pena detentiva in
pena pecuniaria.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Giovambattista Sorbara, all’esito dei giudizi di 10 e 2° grado è stato
1-_,..
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 3vL. 689/1981 (come contestato in
atti per fatti commessi sino all’Ottobre 2007) e condannato alla pena di mesi sei
di reclusione.
1.2. Il Sorbara proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

2. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che
le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché meramente ripetitive di
quanto esposto in sede di Appello e già valutato esaustivamente dalla Corte
Territoriale (vedi sentenza 2° grado pagg. 1 – 2). Sono, altresì, infondate per le
seguenti ragioni principali:
2.1. La sostituzione della pena detentiva non era stata richiesta nel giudizio
di 1° grado;
2.2. I numerosi, rilevanti e specifici precedenti penali dell’imputato (per un
totale di anni quattro di reclusione da espiare, all’epoca del giudizio di Appello)
costituivano elementi processuali ostativi alla sostituzione della pena detentiva
con la corrispondente pena pecuniaria (vedi sentenza 2° grado pag. 2). Trattasi
di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui
all’art. 133 cod. pen.

2

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

4.Va dichiarato inammissibile,

pertanto,

il

ricorso proposto da

Giovambattista Sorbara con condanna dello stesso al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende

evv2)
Così deciso il 06 LC01E32014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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