Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19434 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19434 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Bighetti Demis, nato il 13/07/1972

avverso la sentenza del 28/05/201 della Corte di Appelío di Brescia.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Enrico Delhaye che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 06/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza emessa il 28/05/2013, in
parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Brescia, in data
19/06/2012 – appellata da Demis Bighetti , imputato del reato di cui all’art. 10
ter d.lgs. 74/2000 (come contestato in atti) quale rappresentante legale della
ditta individuale “Edil Sadol” per fatti commessi sino al 27/12/2007 e condannato
alla pena di mesi quattro di reclusione, con conversione della pena detentiva in

della non menzione.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva che l’omesso versamento dell’IVA
dovuta era stato determinato dalle precarie condizioni economiche in cui versava
l’azienda, con conseguente esclusione della punibilità dell’imputato, sussistendo
la scriminante della forza maggiore.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Demis Bighetti, all’esito dei giudizi di 1° e 2° grado è stato riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 – per aver omesso di
versare all’Erario, nel termine prescritto, VIVA dovuta in base alla dichiarazione
annuale presentata per il periodo di imposta 200k per un ammontare
complessivo di C 79.714,00 – e condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione, convertita nella pena pecuniaria di C 4.560,00 di multa.
1.2. L’interessato proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

2.Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che
le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni principali:
2.1. Le asserite precarie condizioni economiche risultano solo prospettate,
ma non provate in modo specifico, certo ed univoco. Né risulta determinante al
riguardo il riferimento, effettuato in sede di ricorso, alla copiosa documentazione
scritta depositata nel giudizio di 1° grado (vedi pag. 3 del ricorso) essendo, detto
richiamo, del tutto generico.

2

quella pecuniaria di C 4.560,00 di multa; pena sospesa – concedeva il beneficio

2.2. Le asserite condizioni di difficolta e precarietà economica in cui versava,
secondo la tesi difensiva, la ditta individuale di cui il Bighetti era titolare – anche
se sussistenti – comunque non costituivano di per sé solo una causa di forza
maggiore idonea ad escludere la punibilità dell’imputato. Invero, la crisi di
liquidità economica – in assenza di cause eccezionali e non prevedibili secondo la
ordinaria diligenza – costituisce un potenziale rischio connesso in modo
intrinseco alla gestione dell’attività di impresa. Rischio che l’imprenditore
(individuale /o societario) deve essere in grado di fronteggiare, mediante idonei

4.Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Demis
Brighenti, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 06 Marzo 2014.

e tempestivi interventi nella gestione della finanza aziendale.

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