Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19432 del 19/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 19432 Anno 2013
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MEANOS DEL MONTE »SE’ WIS, N. IL 8/9/1961,
2) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI MILANO,
avverso la sentenza n. 12818/2012 pronunciata dal Tribunale di Milano del
28/11/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’imputato e accogliersi il ricorso del
Procuratore generale;

RITENUTO IN FATTI)
1. Meanos Del Monte Josè Luis ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 ss.
cod. proc. pen. la pena concordata con il P.M. per il reato di cui all’art. 73 T.U.
Stup. aggravato dalla recidiva specifica infraquinquennale e reiterata.
Lamenta assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Milano il quale deduce violazione di legge e vizio
motivazionale per non aver tenuto conto il giudice della recidiva specifica

Data Udienza: 19/04/2013

e

reiterata infraquinquennale contestata all’imputato, senza motivare l’eventuale
esclusione della stessa e senza che la richiesta delle parti prendesse in
considerazione tale aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato e tanto assorbe il ricorso
dell’imputato, tenuto conto dei rispettivi oggetti.

4.1. Come rilevato dal ricorrente, la richiesta di applicazione della pena ai

recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Ciò nonostante, la richiesta delle
parti non ha contemplato tale aggravante, né per escluderla né per trarne effetti
sul piano della pena. Essa ha infatti delineato il seguente percorso
commisurativo: concessa l’attenuante di cui all’art. 73, co. 3 T.U. Stup. , si è
determinata la pena in anni due mesi tre di reclusione ed euro seimila di multa e
la si è ridotta ad anni uno mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa per
effetto dell’applicazione della diminuente conseguente al rito prescelto.
In modo pedissequo la sentenza impugnata recepisce l’accordo tra le parti,
senza prendere in considerazione alcuna la contestata recidiva.
Si è quindi pervenuti alla irrogazione di una pena illegale, siccome non
corrispondente al reato così come contestato.
Tanto determina il travolgimento dell’intero patto e il conseguente
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, c.Devl
1\3, unAo Q(.(SO Am4uVri.
in accoglimento del ricorso del P.G. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso;
assorbito il ricorso dell’imputato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/4/2013.

sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ha avuto ad oggetto un reato aggravato dalla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA