Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19431 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19431 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE STEFANO AMEDEO N. IL 25/05/1989
avverso la sentenza n. 1528/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
07/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 20/03/2015
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato De Stefano
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge,
anche processuale e mancanza di motivazione in merito all’ascrivibilità del furto
e al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si contesta del tutto
genericamente la commissione del reato, di converso, logicamente e
congruamente motivata in entrambi i gradi di merito;
– che del pari il trattamento sanzionatorio, in quanto non illegale, sfugge
al sindacato di legittimità di questa Corte;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2015.
Amedeo per il reato di cui all’articolo 624 bis cod.pen. nella forma tentata;