Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19431 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19431 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LECCE
nei confronti di:
PRESICCI DONATA N. IL 22/09/1961
avverso l’ordinanza n. 1046/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
11/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
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Data Udienza: 17/04/2013

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Motivi della decisione
1. Decidendo sull’istanza di riesame, il Tribunale di Lecca ha confermato
la misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di D’Aprile ed
ha invece annullato quella afferente a Presicci Donata.

l’annullamento del provvedimento restrittivo. Si lamenta che il giudice ha
ravvisato un grave quadro indiziario in ordine ai reati di cui agli articoli 73 e 74
del d.P.R. 309 del 1990 ma ha escluso l’esistenza di esigenze cautelari in
considerazione del lungo tempo trascorso dalla commissione dei fatti, risalenti al
giugno 2008. Il Tribunale ha omesso di tener conto che per il reato associativo
esiste la presunzione di adeguatezza della misura carceraria; e che l’intervento
della Corte costituzionale con la sentenza n. 231 del 2011, non ha escluso tale
presunzione ma ha solo ammesso la possibilità che, in relazione a specifici
elementi di giudizio sia possibile ritenere la adeguatezza di misure meno
afflittive. Il Tribunale d’altra parte ha impropriamente tratto argomento dal solo
dato temporale. Ed il dato temporale non ha assunto del resto rilievo con
riguardo al coniuge dell’indagata, D’Aprile Bartolomeo, nei cui confronti la misura
cautelare è stata confermata.

3. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata dà atto che la contestazione riguarda i reati di cui
agli articoli 73 e 74 richiamati e ritiene l’esistenza di un conclamato quadro
indiziario in relazione ad ambedue gli illeciti di cui vengono sintetizzati i tratti più
rilevanti, condividendosi la ricostruzione dei fatti e le valutazioni espresse
nell’ordinanza custodiale. Si afferma, riassuntivamente, che l’enorme mole di
indagini e di intercettazioni telefoniche dà indubbio corpo alle accuse. Si
considera, tra l’altro, che D’Aprile Bartolomeo era al vertice organizzativo
dell’associazione, giacché si procurava ingenti partite di cocaina che
successivamente veniva trasportata in Taranto, tagliata, confezionata e
distribuita ai vari spacciatori. Subito dopo si aggiunge, quanto alla moglie di
costui, Presicci Donata, che la donna collaborava con il marito nella preparazione
e nello spaccio al dettaglio della droga, in un quadro di consapevole e stabile
Inserimento nell’associazione criminale.
Quanto alle esigenze cautelari si argomenta che nei confronti dell’uomo vi
è rilevantissimo pericolo di recidiva specifica in considerazione della speciale
gravità e professionalità dei reati. A ciò si aggiunge un profilo di personalità

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, censurando

negativo come lumeggiato dai numerosissimi e gravi precedenti penali specifici.
Dunque si è in presenza di attuali esigenze cautelari.
Quanto alla coimputata si considera che è quasi incensurata avendo a suo
carico una sola condanna per ricettazione commessa molti anni fa; e che,
dunque non si configurano attuali esigenze cautelari.
Tale apprezzamento si coniuga con la parte dell’ordinanza cautelare nella
quale si chiarisce che l’ambito temporale monitorato dall’indagine è a cavallo tra
gli anni 2007 e 2008. Non meno evidente anche se implicito è l’apprezzamento
altri associati, si limitava svolgere un compito relativamente minore occupandosi,
per quanto è dato di desumere dall’ordinanza impugnata, dell’attività esecutiva
afferente alla preparazione ed allo spaccio al dettaglio delle dosi.
Tale apprezzamento appare congruamente argomentato coniugando la
valutazione della personalità, del tempo decorso, del ruolo avuto nei fatti. La
ritenuta assenza di esigenze cautelari attuali giustifica la caducazione della
misura e non si pone in contrasto con la disciplina legale evocata dal ricorrente,
che esclude comunque la possibilità di applicare misure cautelari quando non
ricorrano esigenze in tal senso.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

P qm
Rigetta il ricorso.
Roma 17 aprile 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

(Pietro Antonio SIRENA)
Q

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

in ordine al ruolo minore avuto dalla donna che, pur sodale con il marito e con gli

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